F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CSA del 31 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CSA del 12 Ottobre 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., S.F. AVERSA NORMANNA SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. SCOGNAMILLO STEFANO SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/BENEVENTO DEL 26.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 65/DIV del 28.10.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CSA del 31 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CSA del 12 Ottobre 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., S.F. AVERSA NORMANNA SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. SCOGNAMILLO STEFANO SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/BENEVENTO DEL 26.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 65/DIV del 28.10.2014) Con reclamo con procedura d'urgenza ex art. 36 bis, comma 7, C.G.S., la S.F. Aversa Normanna S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 65/DIV del 28.10.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto al calciatore Scognamillo Stefano la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara per recidività in ammonizione (4° sanzione), seguito gara Aversa Normanna/Benevento del 26.10.2014. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito l'erronea attribuzione da parte dell'Arbitro nel proprio referto di gara di una ammonizione al calciatore n. 5 Scognamillo Stefano anziché al calciatore n. 7 Muro Carmine, come si evince dalla ripresa filmata tratta dal canale ufficiale della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro Channel), fattispecie prevista dall'art. 35, comma 1 punto 1.2, C.G.S.. Ha, pertanto, concluso richiedendo l'annullamento della squalifica erroneamente inflitta in prime cure. Alla seduta del 31.10.2014, tenutasi davanti alla Corte Sportiva D'Appello Nazionale – IaSezione – è comparso il difensore della reclamante il quale illustra i motivi scritti e conclude in conformità. Premette questa Corte che il reclamo, ammissibile ex art. 35 nn. 1-2 C.G.S., è fondato e deve essere accolto in ragione delle motivazioni addotte dalla S.F. Aversa Normanna S.r.l.. Dalla ripresa filmata prodotta col reclamo, è evidente l'errore in cui è incorso l'arbitro il quale ha ammonito il calciatore n. 7 Muro Carmine erroneamente poi refertando l'ammonizione del n. 5 Scognamillo Stefano. Per questi motivi la C.S.A., visto l’art. 35.1.2. C.G.S. accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis, comma 7, C.G.S. come sopra proposto dalla società S.F. Aversa Normanna S.r.l. di Aversa (Caserta) e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta al calciatore Scognamillo Stefano disponendo la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico per gli atti di competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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