F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/CFA del 26 Settembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CFA del 13 Novembre 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. DEPASQUALE FRANCESCO CARMINE ANTONIO AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI ANNI 5; – AMMENDA DI € 50.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3 DELLE N.O.I.F. ED ALL’ART. 19 DELLO STATUTO F.I.G.C., SEGUITO FALLIMENTO SOCIETÀ A.C. MONTICHIARI SPA (NOTA N. 6871/1111 PF12-13AM/MA DEL 21.5.2014) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 2/CDN del 28.7.2014)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/CFA del 26 Settembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CFA del 13 Novembre 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. DEPASQUALE FRANCESCO CARMINE ANTONIO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI ANNI 5; - AMMENDA DI € 50.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 21, COMMI 2 E 3 DELLE N.O.I.F. ED ALL’ART. 19 DELLO STATUTO F.I.G.C., SEGUITO FALLIMENTO SOCIETÀ A.C. MONTICHIARI SPA (NOTA N. 6871/1111 PF12-13AM/MA DEL 21.5.2014) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 2/CDN del 28.7.2014) La Commissione Disciplinare Nazionale, con delibera pubblicata sul Com. Uffi. n. 2/CDN del 28 luglio 2014, in esito al deferimento del Procuratore Federale (fallimento della Società AC Montichiari S.p.A.), ha inflitto al signor Francesco Carmine Antonio Depasquale la sanzione dell’inibizione per anni 5 e dell’ammenda di € 50.000,00. L’interessato – che ha nominato il dott. Giuseppe Tambone per la rappresentanza e l’assistenza in sede di udienza nonché per la sottoscrizione di eventuali atti difensivi – ha chiesto la riforma, in tutto o in parte, della deliberazione impugnata e l’annullamento oppure la consistente riduzione dell’ammenda irrogata. In particolare, il signor Depasquale, presidente onorario con delega per la rappresentanza nel quadro delle funzioni federali dell’area tecnica, ha sostenuto che gli sia stata attribuita la responsabilità sul piano disciplinare federale del dissesto economico dell’A.C. Montichiari attraverso un sillogismo tra presidente onorario e legale rappresentante. La responsabilità sulle questioni tecnico-sportive o anche la rappresentatività di tipo federale, invece, non potrebbero incidere in maniera decisiva sulla gestione propriamente amministrativo-legale di una società per azioni. L’A.C. Montichiari, per altro verso, avrebbe ereditato una situazione economico-finanziaria fortemente compromessa per colpa delle precedenti gestioni, i cui amministratori, non a caso, sarebbero stati più volte sanzionati dagli organi disciplinari anche nei mesi successivi. Il ricorrente, infine, ha evidenziato che, quale presidente onorario, ha ricevuto una sanzione doppia rispetto alle sanzioni dei tre soggetti che hanno amministrato il club nei 18 mesi precedenti e che avrebbero causato la totalità del deficit. Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto. Il signor Francesco Carmine Antonio Depasquale - tesserato come collaboratore della società sportiva A.C. Montichiari S.p.A. dal 16 novembre 2011, Presidente onorario e legale rappresentante dal 28 novembre 2011 al termine della stagione sportiva 2011/12 e, comunque, amministratore di fatto della A.C. Montichiari S.p.A. dall’ottobre 2011 al 24 aprile 2013 (data del fallimento della società) - è stato deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: 1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all‟applicazione dell'art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F. e dell‟art. 19 dello Statuto F.I.G.C., in qualità di amministratore di fatto della A.C. Montichiari S.p.A. dall’ottobre 2011 al 24 aprile 2013 (data del fallimento della società), per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto economico-patrimoniale che hanno determinato il fallimento della stessa, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva dell’atto di deferimento; 2) per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'applicazione dell’art. 19 dello Statuto F.I.G.C., in qualità di legale rappresentante della Società dal 28 dicembre 2011 al termine della Stagione Sportiva 2011/2012, per aver determinato la cattiva gestione della stessa, che ha comportato la mancata iscrizione al campionato di competenza nella Stagione Sportiva 2012/2013, il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva dell’atto di deferimento; 3) per la violazione dell’art. 8, comma 1, C.G.S., in qualità di legale rappresentante della società dal 28 dicembre 2011 al termine della stagione sportiva 2011/12, per non avere messo a disposizione le scritture contabili della società A.C. Montichiari s.p.a. richieste dalla Co.Vi.So.C., impedendone lo svolgimento dei compiti di vigilanza, in occasione dell'ispezione effettuata in data 24 maggio 2012 come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento. L’art. 1, comma 1, C.G.S. dispone che “le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. L’art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F. stabiliscono che “non possono essere ‘dirigenti’ né avere responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società cui sia stata revocata l’affiliazione ai termini dell’art. 16” e che “possono essere colpiti dalla preclusione di cui al precedente comma gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio”. L’art. 19, comma 1, dello Statuto F.I.G.C. stabilisce che “le società professionistiche sono assoggettate alla verifica dell’equilibrio economico e finanziario e del rispetto dei principi della corretta gestione, secondo il sistema dei controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla F.I.G.C., anche per delega e secondo modalità e principi approvati dal CONI”. L’art. 8, comma 1, C.G.S. qualifica come illecito amministrativo la mancata produzione, anche parziale, dei documenti richiesti dalla COVISOC. La Commissione Disciplinare ha posto in rilievo che il ricorrente, pur non apparendo quale socio o amministratore di Holding Rent Management Srl, è stato l’amministratore di fatto dal 17 ottobre 2011 o, in via subordinata, dal 28 dicembre 2011 (data nella quale è stato formalmente nominato Presidente onorario ed investito da ampie deleghe sia pur apparentemente all’ambito sportivo e federale, cui ha fatto da contorno la comunicazione in Lega Pro del 16 novembre 2011 sul suo tesseramento come collaboratore) della A.C. Montichiari S.p.A. sino al fallimento e che tale ruolo è rimasto immutato nel tempo, nonostante risulti che due mesi prima del fallimento, in data 28 febbraio 2013, Holding Rent Management Srl abbia ceduto le sue azioni, pari al 97,38% del capitale, al signor Antonio Carvelli, all’epoca rivestente la carica di A.U. della Società calcistica, verso un corrispettivo rimasto ignoto in carenza di deposito dell’atto al registro delle imprese. La Commissione Disciplinare ha quindi evidenziato che gli elementi acquisiti consentono di sostenere che già alla data del 16 ottobre 2011 l’A.C. Montichiari S.p.A. versava in grave crisi finanziaria a seguito di un dissesto economico-patrimoniale da ascrivere alle cattive condotte gestionali dei suoi amministratori e del socio di riferimento, sottolineando però come sia indubbio “che questo stato di dissesto in essere al 16.10.2011 abbia successivamente subito un ulteriore drammatico peggioramento che ha infine portato, dopo l’inattività della Società calcistica nella Stagione Sportiva 2012/2013 per un’insolvenza ormai acclamata, alla sentenza dichiarativa di fallimento”. Il ricorrente, con la più consistente serie di censure, in quanto presidente onorario con delega per la rappresentanza nel quadro delle funzioni federali dell’area tecnica, ha sostenuto che gli è stata attribuita la responsabilità sul piano disciplinare federale del dissesto economico dell’A.C. Montichiari attraverso un sillogismo tra presidente onorario e legale rappresentante, laddove la responsabilità sulle questioni tecnico-sportive o anche la rappresentatività di tipo federale non potrebbero incidere in maniera decisiva sulla gestione propriamente amministrativo-legale di una società per azioni. Le doglianze non sono persuasive. La ricostruzione operata dalla Procura Federale ed accolta dalla Commissione Disciplinare, secondo cui, al di là delle risultanze formali, il sig. Depasquale è stato il vero amministratore di fatto e proprietario del sodalizio si presenta del tutto ragionevole in quanto assistita da una pluralità di indizi univoci. In particolare, la decisione appellata dà conto delle seguenti circostanze: - l’interessato ha stipulato almeno 16 contratti per le prestazioni sportive con i calciatori acquistati dallo stesso dal gennaio al marzo 2012 integrando i moduli nel frontespizio, facendosi risultare quale “rappresentante dell’A.C. Montichiari in qualità di “Presidente” ed in calce, sotto il prestampato, “per la Società il Legale Rappresentante”, aggiungendo “Presidente Depasquale Francesco”; - da molti articoli giornalistici, mai oggetto di smentita o di rettifica a mezzo stampa, si ottiene conferma che l’A.C. Montichiari apparteneva al ricorrente che ne determinava le sorti anche economiche; - l’interessato ha partecipato costantemente alle assemblee della Società ricoprendo di volta in volta ruoli di Segretario o di Presidente; - nella denuncia querela proposta alla Procura della Repubblica di Mantova in data 26 aprile 2012 il signor Depasquale si è qualificato azionista di maggioranza; - l’A.U. Antonio Carvelli ha riconosciuto all’organo di controllo in data 4 maggio 2012 che il signor Depasquale è il socio di riferimento, il vero e unico gestore della Società, essendo questa la ragione per la quale (il signor Carvelli) non è in possesso delle scritture contabili e non conosce neppure dove siano state depositate; - il signor Depasquale si è autoqualificato Presidente sic et simpliciter dell’AC Montichiari anche in comunicazioni ufficiali, come nell’esposto rivolto al Presidente Federale, alla Procura federale ed al Presidente Lega Pro in relazione alla vicenda del Savona calcio o nell’audizione dinanzi alla Procura federale dell’8 maggio 2012. Detti elementi, molteplici e concordanti, sono tali da far ritenere del tutto plausibile la tesi secondo cui, al di là delle risultanze formali, il ricorrente ha ricoperto il ruolo di amministratore di fatto della Società determinando, quale dominus, anche le scelte operative e negoziali della stessa. Con altre doglianze, il ricorrente ha sostenuto che l’A.C. Montichiari avrebbe ereditato una situazione economico-finanziaria fortemente compromessa per colpa delle precedenti gestioni, i cui amministratori, non a caso, sarebbero stati più volte sanzionati dagli organi disciplinari anche nei mesi successivi e che, quale presidente onorario, avrebbe ricevuto una sanzione doppia rispetto alle sanzioni dei tre soggetti che hanno amministrato il club nei 18 mesi precedenti causando la totalità del deficit. Tali censure sono parimenti non persuasive. In proposito - pur dando atto che la Società già da tempo non fosse in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, nonostante fosse già ricorsa a dilazionare parte dell’indebitamente erariale e contributivo ricorrendo alle rateizzazioni – la Commissione Disciplinare ha posto in rilievo che lo stato di dissesto in essere al 16 ottobre 2011 ha successivamente subito “un ulteriore drammatico peggioramento che ha infine portato, dopo l’inattività della Società nella Stagione Sportiva 2012/2013 per un’insolvenza ormai acclamata, alla sentenza dichiarativa di fallimento”. In particolare, ha evidenziato che: all’ispezione Co.Vi.So.C. del 24 maggio 2012 l’A.U. Antonio Carvelli si è dichiarato non in grado né di mostrare né di reperire la contabilità della Società, riferendo che nulla era cambiato nella compagine sociale essendo sempre il signor Depasquale il socio di riferimento, al di là della barriera formale rappresentata da Holding Rent Management Srl, ed asserendo che non risultavano effettuati i pagamenti degli emolumenti ai tesserati né i versamenti delle corrispondenti ritenute fiscali e contributive previdenziali per il trimestre gennaio-marzo 2012; il bilancio chiuso al 31 giugno 2012, approvato in data 28 febbraio 2013, ha presentato una perdita di euro 898.747,00 da coprire con utilizzo delle riserve (parte ricorrendo a quelle straordinarie e parte con versamenti soci), anche se, deduttivamente, quanto deliberato non ha trovato attuazione; nella comunicazione Co.Vi.So.C del 19 luglio 2012 è dato leggere che l’AC Montichiari non ha corrisposto gli emolumenti lordi ai tesserati per il periodo da gennaio a giugno 2012 per un importo complessivo di € 542.000,00, nonostante abbia provveduto a tesserare ben 16 nuovi calciatori nel gennaio 2012 che hanno contribuito ad aggravare ulteriormente la crisi economico e finanziaria; dopo il 16 ottobre 2011, la Commissione ha emesso tre delibere di condanna carico degli A.U. (le prime due alla signora Luigina Cappiello e la terza al signor Antonio Carvelli) e per responsabilità oggettiva all’AC Montichiari; il Tribunale di Brescia ha dichiarato il fallimento della Società il 2 aprile 2013, dopo il periodo di inattività sportiva, attestando in via definitiva lo stato di insolvenza. Di talchè, essendo stato dimostrato che il ricorrente, al di là delle risultanze formali, era nel periodo precedente la dichiarazione di fallimento l’amministratore di fatto nonché il proprietario del sodalizio appare evidente che, a seguito della propria gestione, il dissesto economico-patrimoniale della Società sia stato pesantemente aggravato fino a giungere ad uno stato di grave ed irreversibile insolvenza. Ne consegue che, pur in presenza di responsabilità degli amministratori che hanno gestito la Società prima dell’avvento del signor Depasquale, non è possibile disconoscere la ancora più grave responsabilità di quest’ultimo, che si è reso sostanziale acquirente del pacchetto azionario di controllo di una Società già indebitata ed in stato di dissesto, come emerge dal valore di acquisto della stessa (corrispettivo di un solo euro), ed ha continuato a gestirla in modo dannoso, tanto da rendere irreversibile lo stato di insolvenza. In conclusione, lo sviluppo logico-argomentativo dell’organo di giustizia di primo grado appare condivisibile in quanto stati rappresentati gli elementi di fatto e le ragioni di diritto in relazione ai quali - essendo lo stato di dissesto, già esistente alla data del 16 ottobre 2011, successivamente nettamente peggiorato - ha irrogato al signor Depasquale le sanzioni contestate. Sulla base di tali considerazioni, la Corte ritiene che le sanzioni irrogate al ricorrente siano proporzionate alle violazioni allo stesso ascrivibili. Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Depasquale Francesco Carmine e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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