F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/CFA del 06 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CFA del 13 Novembre 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO CALC. GIANLUCA STURIALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 12 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMI 6 E 11 C.G.S. ED ALL’ART. 39 (RECTIUS 43) COMMA 2 REGOLAMENTO L.N.D. ED ALL’ART. 94 TER N.O.I.F. (nota 6822/285 pf12-13/GT/dl del 20/05/2014 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Sicilia – Com. Uff. n. 29 dell’8.8.2014)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/CFA del 06 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CFA del 13 Novembre 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO CALC. GIANLUCA STURIALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 12 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMI 6 E 11 C.G.S. ED ALL’ART. 39 (RECTIUS 43) COMMA 2 REGOLAMENTO L.N.D. ED ALL’ART. 94 TER N.O.I.F. (nota 6822/285 pf12-13/GT/dl del 20/05/2014 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Sicilia – Com. Uff. n. 29 dell’8.8.2014) Con atto del 20.5.2014, prot. 6822/285 pf12-13/GT/dl, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale (CDT) il Sig. Antonante Paolo ed il Sig. Sturiale Gianluca per avere sottoscritto, il primo quale presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Taormina, ed il secondo quale calciatore, una scrittura privata avente ad oggetto un accordo economico volto a disciplinare le prestazioni sportive del calciatore in favore della società (militante nel campionato di Promozione) nella stagione sportiva 2010-2011; secondo la ricostruzione della Procura federale, la sottoscrizione di tale contratto e la sua esecuzione – confermata dalla rivendicazione patrimoniale dello Sturiale nei confronti della società rimasta inadempiente rispetto al pagamento di una parte della cifra convenuta – costituisce violazione da parte di entrambi degli artt. 1, comma 1, e 8, commi 6 e 11, C.G.S. in relazione all’art. 43 del regolamento della L.N.D. e all’art. 94 ter, comma 1, N.O.I.F.. Il Procuratore Federale ha conseguentemente deferito anche la società A.S.D. Taormina a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio presidente e tesserato. La C.D.T., con provvedimento pubblicato su Com. Uff. Comitato Regionale Sicilia n. 29 CDT 04 dell’8.8.2014, ha accolto il deferimento ed ha stabilito le seguenti sanzioni: a) Sig. Gianluca Sturiale, ai sensi dell’art. 8 comma 8 lett. c), squalifica per mesi 12 (dodici); b) Sig. Antonante Paolo, ai sensi dell’art. 8 comma 8 lett. b) C.G.S. anni 2 (due) di inibizione; c) all’A.S.D. Taormina, ai sensi dell’art. 8 comma lett. a) ammenda di € 1.500,00 ed un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della Stagione Sportiva 2014/2015. Queste le ragioni della decisione: “La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che risulta inequivocabilmente dalla documentazione in atti che tra il sig. Antonante Paolo, Presidente, all’epoca dei fatti, dell’A.S.D. Taormina ed il calciatore sig. Sturiale Gianluca sia intercorso un accordo economico con cui la società calcistica (militante nel campionato di Promozione) si impegnava a versare, per la stagione sportiva 2010/2011, al proprio atleta un rimborso spese pari ad € 400,00 mensili nonché un premio di € 50,00 per ogni partita disputata oltre la 20^. Da detta documentazione risulta ancora che la A.S.D. Taormina, a fronte del complessivo importo di € 5.500,00, corrispose allo Sturiale l’importo di € 3.500,00. Ne consegue che, come da deferimento, i sigg. Antonante Paolo e Sturiale Gianluca sono da ritenersi a vario titolo responsabili della violazione (così come contestata in deferimento) di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., da porre in riferimento all’art. 8 comma 6 e 11 del C.G.S., nonché all’art. 39 (rectius 43), comma 2, del Regolamento della L.N.D. ed all’art. 94 ter delle N.O.I.F. Per quest’ultimo, peraltro, non può accedersi alla tesi difensiva, sostenuta per la prima volta in sede di discussione finale, circa la pretesa annullabilità del contratto, in quanto ciò contrasta con la precedente volontà dello Sturiale (nelle more divenuto maggiorenne) di dare esecuzione al contratto medesimo al fine di ottenere il pagamento di quanto ancora dovutogli in virtù del prefato contratto. La Società deferita deve infine ritenersi direttamente e oggettivamente responsabile ex art. 4 commi 1 e 2 per il fatto dei propri tesserati”. La decisione è stata formalmente comunicata allo Sturiale in data 18.8.2014 e, in data 29.8.2014, il medesimo Sturiale ha spedito il proprio atto di impugnazione innanzi a questa Corte Federale d’Appello. L’appello si fonda sostanzialmente su un unico motivo; la Commissione territoriale (CDT), a dire del ricorrente, avrebbe errato nel non avere adeguatamente considerato la circostanza secondo la quale lo Struriale, al momento della sottoscrizione del contratto, sarebbe stato ancora minorenne (maggiore età raggiunta il 29.9.2010) ed avrebbe quindi stipulato il contratto ancorchè privo di capacità di agire, determinando quindi “la nullità del contratto stipulato e quindi l’inesistenza dello stesso … Mancando un contratto per le suddette motivazioni non può contestarsi al reclamante la violazione dell’art. 8, comma 8, C.G.S. e dell’art. 94, comma 1, lettera a) N.O.I.F.” (atto di appello, pag. 3). Lo Sturiale ha quindi chiesto, previa sospensione della decisione impugnata “ … 2) ritenere e dichiarare che la decisione impugnata è immotivata, infondata ed ingiustizia (rectius, ingiusta) per le motivazioni suindicate e conseguentemente annullarla con qualsiasi statuizione prevista dalla legge. 3) In subordine, ridurre la sanzione disciplinare applicata al reclamante, stante la non gravità dei fatti per cui è causa e la relativa incensuratezza”. All’udienza del 16.10.2014 sono comparsi il difensore dello Sturiale ed il rappresentante delle Procura federale i quali hanno concluso rispettivamente per l’accoglimento del gravame e per la conferma della decisione impugnata. La Corte ritiene preliminarmente di dovere affermare la propria competenza a decidere il presente gravame. Con l’entrata in vigore del nuovo C.G.S. FIGC a decorrere dal 1.8.2014, sono state soppresse le competenze della Commissione Disciplinare Nazionale (CDN) quale giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari Territoriali (CDT) nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore Federale (art. 30, comma 1, vecchio C.G.S.). Nella fattispecie, trattandosi di procedimento iniziato nella vigenza del precedente regime (il deferimento è del 20.5.2014), la competenza a decidere l’appello sarebbe quindi spettata alla CDN la quale, tuttavia, è rimasta in funzione fino al 31.7.2014 quando è stata sostituita, con decorrenza dal 1.8.2014, dal Tribunale federale (TF) il quale si articola, quale unico organo giurisdizionale di primo grado, a livello nazionale e territoriale (secondo la disciplina transitoria di cui all’art. 50, comma 2, nuovo C.G.S. FIGC, i componenti delle CDT sono transitati automaticamente nei rispettivi Tribunali federali a livello territoriale, mentre i componenti della CDN sono transitati automaticamente nel Tribunale federale a livello nazionale – sezione disciplinare, con le medesime cariche). Quindi, poiché a decorrere dal 1.8.2014 la competenza della CDN è venuta meno (ai sensi dell’art. 64, comma 3, C.G.S. CONI approvato con deliberazione n. 1518 Consiglio Nazionale CONI del 15 luglio 2014 “fino al recepimento delle presenti disposizioni negli Statuti e nei regolamenti federali, i procedimenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base a quelle previgenti”), e poichè in virtù dell’art. 31 C.G.S. FIGC la competenza a decidere dei ricorsi in appello avverso le decisioni del Tribunale federale, sia a livello nazionale (art.31.1 lett. a) che territoriale (art.31.1. lett. b), spetta ora alla Corte federale d’appello (CFA), anche il presente ricorso in appello rientra nella competenza di questa Corte essendo definitivamente venuto meno il previgente assetto degli Organi della Giustizia sportiva per effetto del recepimento delle disposizioni del C.G.S. CONI nell’ordinamento della FIGC mediante approvazione del decreto del Commissario ad acta del 30 luglio 2014 con deliberazione del Presidente del CONI n. 112/52 del 31.7.2014 (art. 64, comma 3, C.G.S. CONI). Passando all’esame del gravame, la Corte ritiene che emergano assorbenti profili di improcedibilità del ricorso stante il mancato rispetto del termine stabilito dall’art. 37, comma 1, lett. a) C.G.S. – da considerarsi perentorio ex art. 38, comma 6, C.G.S. – che stabilisce che “il procedimento dinanzi alla Corte federale d’appello, deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”. Previsione confermata in termini generali dall’art. 38 C.G.S. secondo il quale “il reclamo deve essere motivato e, salvo diversa disposizione del presente Codice, proposto entro sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell’Organo che si intende impugnare”. Analoga previsione era del resto stabilita anche nel C.G.S. FIGC in vigore fino al 31.7.2014 il quale, all’art. 37, comma 1, lett. a) stabiliva che “il procedimento innanzi alla Corte di giustizia federale è instaurato: a) su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. In caso di decisione per la quale è prescritto l’obbligo di diretta comunicazione alle parti, entro il settimo giorno successivo alla data in cui pervenuta la comunicazione … “. Ebbene, nel caso di specie, trattandosi di decisione di un Organo della giustizia sportiva emessa a seguito di deferimento, la CDT ha provveduto a comunicare la propria decisione alle parti ai sensi degli artt. 35, comma 4.1 e 38, comma 8, C.G.S. La comunicazione allo Sturiale è stata infatti formalmente inoltrata in data 18.8.2014 (sebbene il ricorrente riferisca di avere ricevuto la notifica il 21.8.2014). Tuttavia, il reclamo proposto dallo Sturiale si palesa tardivo non solo con riferimento al dies a quo rappresentato dal giorno di pubblicazione della decisione impugnata sul comunicato ufficiale (8.8.2014) – termine rilevante secondo le nuove disposizioni che non replicano la precisazione contenuta nell’art. 37, comma 1, lett. a) vecchio C.G.S. (… in caso di decisione per la quale è prescritto l’obbligo di diretta comunicazione alle parti, entro il settimo giorno successivo alla data in cui pervenuta la comunicazione) – ma anche dal giorno della comunicazione del provvedimento all’interessato (18.8.2014). Il reclamo infatti è stato spedito solo in data 29.8.2014 e quindi quando il termine di sette giorni per la proposizione del ricorso era già decorso sia a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento (8.8.2014), sia dalla data di comunicazione della decisione della CDT alla parte interessata (18.8.2014) sia, in fine, dalla data di ricezione del provvedimento indicata dallo stesso appellante nel proprio ricorso (21.8.2014). La questione pregiudiziale esime naturalmente la Corte dall’ulteriore esame del gravame. Tuttavia, anche in ragione della delicatezza in linea di principio della questione per cui è causa, non pare superfluo alla Corte, quale giudice di secondo grado, considerare comunque la questione anche nel merito ed evidenziare come l’unico motivo di gravame risulti palesemente infondato. Sostiene infatti il ricorrente che poiché, al momento della sottoscrizione del contratto, lo Sturiale sarebbe stato ancora minorenne (il condizionale è d’obbligo tenuto conto che se è vero che la maggiore età è stata raggiunta il 29.9.2010, è altrettanto vero che non vi è prova né indicazione da parte del ricorrente che il contratto sia stato sottoscritto dallo Sturiale in un momento anteriore al raggiungimento della maggiore età poichè il contratto è privo di data e non parrebbe da escludersi che gli effetti del contratto possano essere stati stabiliti con effetto retroattivo dall’inizio della stagione sportiva), il medesimo avrebbe stipulato il contratto benché privo di capacità di agire determinando quindi “la nullità del contratto stipulato e quindi l’inesistenza dello stesso …”. Il motivo è privo di pregio. Premesso infatti che il contratto concluso da persona incapace rappresenta ipotesi di annullabilità, che produce quindi effetti giuridici fino a quando non venga annullato (circostanza comunque incompatibile con il contegno concludente osservato dallo Sturiale che, come rilevato correttamente dalla CDT, ha dato “esecuzione al contratto medesimo al fine di ottenere il pagamento di quanto ancora dovutogli in virtù del prefato contratto”), e non già di nullità/inesistenza come deduce il ricorrente, il calciatore che non abbia compiuto la maggiore età è soggetto al quale l’ordinamento sportivo riconosce la titolarità di posizioni qualificate e quindi l’attitudine a compiere atti rilevanti per l’ordinamento sportivo, entro i limiti dal medesimo delineati, mediante i quali acquista diritti o assume doveri. Risulta infatti che il ricorrente non solo non ha agito per l’annullamento del contratto di cui ampiamente si è detto anche una volta raggiunta la maggiore età ma nel periodo di vigenza dello stesso ne ha percepito scientemente i frutti, ratificandone, pertanto, per facta concludentia la piena validità ed efficacia tra le parti. Pertanto, ferma restando l’esplicita previsione da parte delle norme federali della formazione di un vincolo tra società sportiva (nella fattispecie, dilettantistica) ed il giovane calciatore minorenne, quello che rileva nel caso di specie, ai fini della sanzione disciplinare, è solo ed esclusivamente la violazione del divieto stabilito dall’art. 43 Regolamento LND che vieta, ritiene nulli ad ogni effetto e sanziona (imponendo la segnalazione alla Procura federale) gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico fra società e calciatore (anche giovane dilettante). La nullità dell’accordo pertanto deriva dalla violazione di tale norma e non già dalla pretesa minore età del contraente (che, dando luogo ad incapacità di agire, darebbe teoricamente vita ad una ipotesi di annullabilità, fermo restando il rilievo dell’ipotesi eccezionale in materia di rapporto di lavoro stabilita dall’art 2, comma 2, codice civile). Dalla violazione della disposizione in parola, fermo restando la nullità dell’accordo, scaturisce quindi la sanzione disciplinare nei confronti delle parti contraenti; sanzione richiesta dalla Procura federale in virtù del medesimo richiamato art. 43 e disposta dalla CDT con la decisione di primo grado la quale, quanto alla individuazione dei presupposti normativi ed alla conseguente misura della sanzione applicata, non è stata fatta oggetto di impugnazione specifica e deve pertanto essere confermata. Per questi motivi, la CFA respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Gianluca Sturiale. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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