LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 108 del 17.11.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 16)RICORSO DEL CALCIATORE Leandro PARRELLA/A.S.D.SANTHIA’ CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 108 del 17.11.2014
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
16)RICORSO DEL CALCIATORE Leandro PARRELLA/A.S.D.SANTHIA' CALCIO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/09/2014 il sig.Leandro PARRELLA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SANTHIA' CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €.1.100,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.400,00. La Società in data 14/10/2014 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, ma fuori termine previsto dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato,
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.SANTHIA' CALCIO al pagamento in favore del sig.Leandro PARRELLA della somma di €.4.400,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N O I F