F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/TFN del 01 Dicembre 2014 (38) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA LAURENZA (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa – (nota n. 2853/40pf14-15/SP/blp del 3.11.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/TFN del 01 Dicembre 2014 (38) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA LAURENZA (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa - (nota n. 2853/40pf14-15/SP/blp del 3.11.2014). La Procura federale, con atto del 3 novembre 2014, premettendo che la AS Varese 1910 Spa, partecipante nella attuale stagione al Campionato Serie B LNP, non aveva depositato entro il termine del 30 giugno 2014 la fideiussione bancaria a prima richiesta di € 800.000,00 e la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti sino al mese di aprile 2014 ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo e che ciò, segnalatole dalla CO.VI.SO.C. con lettera del 5/7 agosto 2014, costituiva violazione degli adempimenti previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al campionato di cui sopra, pubblicato sul CU n. 143/A del 6 maggio 2014, ha deferito a questo Tribunale il Sig. Nicola Laurenza, quale Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore della Società AS Varese 1910 Spa, nonché la stessa Società AS Varese 1910 Spa, per rispondere quanto al primo della violazione di cui all’art. 10, comma 3, CGS in relazione al Titolo l paragrafo l lettera D punti 5 e 9 del suddetto Sistema, quanto alla seconda della responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS per il fatto ascritto al suo legale rappresentante. I deferiti hanno fatto pervenire a questo Tribunale la memoria difensiva ai sensi dell’art. 30, comma 10, CGS, datata 24 novembre 2014, corredata da documentazione, con la quale hanno chiesto il rigetto per infondatezza del deferimento. Hanno dedotto, in merito alla normativa relativa all’obbligo di pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, che, nella realtà, l’inadempimento si sarebbe potuto riscontrare limitatamente alle ritenute Irpef e non per i contributi Inps che erano stati corrisposti entro il termine stabilito dal Sistema delle Licenze, di guisa che, essendo l’inadempimento contestabile per entrambe le incombenze unitariamente considerate e non soltanto per una di esse, detto inadempimento non poteva considerarsi sussistente nel caso di specie. Deducono altresì che il ritardo relativo alla fideiussione era dipeso da difficoltà di ordine burocratico e che, comunque, per quelle società che si erano candidate per l’integrazione dell’organico delle partecipanti al Campionato Serie B della stagione in corso erano stati fissati per gli adempimenti non solo dei termini più ampi rispetto a quelli previsti dal Sistema (25 agosto 2014 anziché il 30 giugno 2014), ma anche la possibilità di sostituire la fideiussione con altre modalità di pagamento (assegni circolari), per cui si era venuta a determinare una sorta di disparità di trattamento, suscettibile di essere colmata attraverso il riconoscimento di tali diverse modalità di adempimento a favore di tutte le società e non soltanto di quelle che avevano richiesto la partecipazione al campionato ai fini della integrazione dell’organico (CU n. 56/A del 18 agosto 2014), di guisa che l’inadempimento, anche sotto tale aspetto, non doveva considerarsi sussistente. Alla riunione odierna, sono comparsi i deferiti a mezzo del loro difensore di fiducia, i quali hanno insistito nel proscioglimento, ovvero in subordine, soccorrendo la contraria ipotesi, per l’irrogazione del minimo delle sanzioni; è comparsa la Procura federale, la quale, contestata la fondatezza dell’avverse difese e richiamato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con la sanzione della inibizione di mesi 7 (sette) a carico del Sig. Nicola Laurenza e della penalizzazione di 2 (due) punti in classifica a carico della Società AS Varese 1910 Spa, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione in corso. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue. I punti 5 e 9 Titolo l par. l lett. D del Sistema delle Licenze Nazionali prevedono che la Società, entro il richiamato termine del 30 giugno 2014, deve depositare presso la CO.VI.SO.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione sottoscritta dal suo legale rappresentante (ovvero da altri soggetti indicati dalla norma) che attesti e comprovi l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (gestione ex Enpals) riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2014 compreso ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente (Punto 5); e presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B l’originale della garanzia a favore della medesima Lega da fornirsi esclusivamente a mezzo di fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 800.000,00 rilasciata da banche che figurino nell’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia, utilizzando il modello tipo reso noto dalla FIGC (punto 9). Siffatto Sistema prevede altresì che l’inosservanza del termine del 30 giugno 2014 per gli adempimenti indicati nel Titolo l (Criteri Legali ed Economico – Finanziari) prg. l lettera D punti da 1 a 10 costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata dagli organi della giustizia sportiva su deferimento della Procura federale con la penalizzazione di un punto in classifica per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2014/2015. Nel caso in esame risulta documentalmente accertato il duplice inadempimento della Società deferita di inosservanza del termine del 30 giugno 2014, atteso che la fideiussione bancaria è stata rilasciata il 15 luglio 2014 (da UBI Banca Popolare Bergamo) e i versamenti delle ritenute Irpef relativi agli emolumenti dovuti sono stati documentati il 14 luglio 2014. In tale contesto non appaiono fondate le difese dei deferiti, atteso che il Sistema delle Licenze non prevede, quanto alla certificazione dei versamenti delle ritenute Irpef e dei contributivi Inps, che l’esatto adempimento di una sola delle due incombenze non provochi l’inosservanza del precetto e che, quanto alla fideiussione, i termini di cui al CU n. 56/A del 18 agosto 2014, peraltro maturato in seguito alla necessità di integrare l’organico del Campionato di Serie B stagione 2014/2015 per il ripristino a 22 del numero delle partecipanti, devono essere considerati di natura eccezionale, non estensibile a tutte le società che avevano già maturato il diritto a detta partecipazione. Il deferimento, pertanto, deve essere accolto, in uno alle sanzioni richieste dalla Procura federale, in quanto diretta conseguenza dell’accertata violazione. Difatti, è pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dal Sistema, che l’inosservanza del termine di adempimento anche con riferimento a uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica per ciascun inadempimento. In merito alla chiesta inibizione del rappresentante legale della Società deferita, poi, si osserva che l’art. 10, comma 3, CGS, alla cui disciplina il deferimento si è richiamato, implica inequivocabilmente la responsabilità della persona che ricopre tale carica, alla quale deve essere ascritto il mancato adempimento, stante il principio della immedesimazione organica tra la società e coloro che la rappresentano, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nel Sistema delle Licenze Nazionali richiama di per sé l’art. 1, comma 1, CGS previgente, la cui violazione determina le sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati della società di cui all’art. 19 stesso Codice, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo lettera H), la cui quantificazione è rimessa al prudente apprezzamento dell’organo giudicante. É prassi di questo Tribunale accogliere la sanzione richiesta dalla Procura federale, pari a mesi 6 (sei) per il primo inadempimento e a mesi 1 (uno) per ogni inadempimento successivo. P.Q.M. accoglie il deferimento; infligge al Sig. Nicola Laurenza, nella qualità in atti, la sanzione dell’inibizione di mesi 7 (sette) e alla Società AS Varese 1910 Spa quella della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza nella corrente stagione sportiva.
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