F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019/TFN del 01 Dicembre 2014 (33) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO LAZZARETTI (Presidente della Società SSD Correggese Calcio 1948 Srl), Società SSD CORREGGESE 1948 Srl – (nota n. 1215/63 pf14-15 SS/vdb del 17.9.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019/TFN del 01 Dicembre 2014 (33) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO LAZZARETTI (Presidente della Società SSD Correggese Calcio 1948 Srl), Società SSD CORREGGESE 1948 Srl - (nota n. 1215/63 pf14-15 SS/vdb del 17.9.2014). La Procura federale con provvedimento del 17.9.2014 ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare: - il Sig. Claudio Lazzaretti, Presidente della Società SSD Correggese Calcio 1948 Srl, ai sensi degli artt. 1 bis, comma 1, e 5, comma 1, del CGS per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità per aver espresso pubblicamente, con le dichiarazioni apparse sui siti internet www.tuttolegapro.com e www.notiziariocalcio.com in data 05.09.2014 di cui ai punti A) e B) della parte motiva che ivi devono intendersi integralmente riportati e trascritti, giudizi e rilievi lesivi nei confronti del Presidente e del Vice Presidente Federale, adombrando, in modo indeterminato e senza indicare specifici comportamenti, presunti illeciti interessi finalizzati ad alterare artificiosamente il meccanismo alla base della composizione del campionato di Lega Pro ed altresì un ipotetico abuso di potere da parte dei medesimi dirigenti, così da ledere il prestigio e la credibilità degli stessi ed anche dell’ Istituzione Federale nel suo complesso; - la Società SSD Correggese Calcio 1948 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, del CGS per la violazione ascritta al proprio Presidente Sig. Claudio Lazzaretti; Alla riunione del 30.10.2014 i deferiti e la Procura federale avevano convenuto l’applicazione delle sanzioni ex art 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 10.11.2014, il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Claudio Lazzaretti e la Società SSD Correggese 1948 Srl, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Claudio Lazzaretti, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Società SSD Correggese 1948 Srl, sanzione della ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a 3.333,00 (euro tremilatrecentotrentatré/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di mesi 4 (quattro) a carico del Sig. Claudio Lazzaretti; - ammenda di € 3.333,33 (euro tremilatrecentotrentatré/00) a carico della Società SSD Correggese 1948 Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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