F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019/TFN del 01 Dicembre 2014 (34) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO FILIPPELLI (all’epoca dei fatti Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società FC Esperia Viareggio Srl), Società FC ESPERIA VIAREGGIO Srl – (nota n. 2602/27 pf14-15 AM/ma del 27.10.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019/TFN del 01 Dicembre 2014 (34) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO FILIPPELLI (all’epoca dei fatti Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società FC Esperia Viareggio Srl), Società FC ESPERIA VIAREGGIO Srl - (nota n. 2602/27 pf14-15 AM/ma del 27.10.2014). Con atto del 27/10/14 il Procuratore federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare: il Sig. Domenico Filippelli, all'epoca dei fatti Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società FC Esperia Viareggio Srl; la Società FC Esperia Viareggio Srl, per rispondere: il primo della violazione prevista e punita dagli artt. 1 bis , comma 1 e 5 , e 8, commi 1 e 2 , del CGS in relazione alle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 144/A del 6.05.2014, Titolo I, lett. D), art. 7, per avere realizzato comportamenti diretti ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica mediante il deposito presso la Co.Vi.So.C., in sede di reclamo, di una fideiussione bancaria di € 600.000,00, rilevatasi non veridica, al fine di ottenere ingiustamente in favore della Società rappresentata, in mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa federale, l'iscrizione al campionato di Divisione Unica - Lega Pro per la stagione sportiva 2014-2015; la Società FC Esperia Viareggio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale. Il tutto a seguito della nota del 22.07.2014 con la quale la Segreteria federale aveva riscontrato come la Società FC Esperia Viareggio Srl (matricola 750676), in sede di ricorso avverso la non ammissione al campionato professionistico di Divisione Unica - Lega Pro, stagione sportiva 2014-2015, aveva presentato una nuova fideiussione di € 600.000,00 della Banca Popolare di Vicenza del 14.07.2014, risultata falsa. Si sono difesi i deferiti, affermando l’insussistenza degli elementi soggettivo ed oggettivo necessari ai fini della determinazione della responsabilità del Filippelli. Questi in particolare, asserisce di essere stato oggetto di raggiro da parte di terzo soggetto, da lui incaricato di seguire la vicenda del deposito della fideiussione. Alla riunione del 27/11/14, la Procura federale ha chiesto 4 (quattro) punti di penalizzazione oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società sportiva e 3 (tre) anni di inibizione per il Sig. Filippelli, mentre la difesa degli incolpati ha chiesto applicarsi la sanzione minima edittale. Ritiene il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, che la circostanza dell’avvenuta consegna della fideiussione de qua da parte del deferito sia incontestabile, atteso che egli stesso in sede di audizione del 5.09.2014, ha affermato testualmente di averla depositata: “personalmente unitamente ad Albissini a Roma presso la Co.Vi.So.C; specifico che l'ho consegnata nel momento in cui l'ho ricevuta senza neppure controllarla anche perché non ho le competenze per valutare nel merito la fideiussione in questione, anche perché io mi sono sempre avvalso di commercialisti e consulenti finanziari per qualsiasi operazione io faccia con le mie Società". Quanto alla falsità del documento, la Commissione ritiene provato - (cfr. audizione del 25.08.2014 del signor Alessandro Miola, gestore corporate presso la Banca Popolare di Vicenza, Filiale di Vicenza, il quale ha precisato che "...tale documento di fideiussione datato in calce 14.07.2014 non risultava mai essere stato emesso dalla BPV nell'interesse della succitata Società FC Esperia Viareggio...", e che era privo: “del numero di repertorio che viene apposto in alto” ed inoltre presentava: “la carenza di identificazione del funzionario della BPV che lo avrebbe sottoscritto in calce”; e comunque la ricostruzione dei fatti non è stata contestata dai deferiti) - che nella specie è stata depositata garanzia bancaria assolutamente inidonea e non genuina, in patente contrasto con le previsioni della normativa federale. Ciò risulta anche dalla condivisibile e logica Ordinanza n. 8688/2014, resa il 5.08.2014, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale Lazio ha testualmente affermato: “Considerato che non rileva l'asserita buona fede della ricorrente nel depositare la seconda fideiussione risultata poi falsa, potendo tale elemento soggettivo, ove dimostratosi veritiero, rilevare in altra e diversa sede ma non può scalfire il dato, questa volta oggettivo, di aver versato una garanzia falsa e, quindi, in pratica, di non aver versato alcuna garanzia.” Peraltro, la stessa Alta Corte di Giustizia Sportiva, con la decisione n. 21/2014, ha affermato, con riferimento alla fideiussione de qua: “Tale documento, al di là delle evidenti anomalie risultanti dall’impaginazione e dalla lettura del testo, è, poi, con argomenti inconfutabili, risultato falso, giacché la BPV lo ha per iscritto formalmente disconosciuto, negando di aver mai rilasciato fideiussione in favore della Società ricorrente.” Alla luce di quanto sopra, risultano quindi pienamente provati gli illegittimi comportamenti dei deferiti, in base ai quali scaturisce una precisa responsabilità disciplinare per la violazione degli articoli ascritti nei rispettivi capi di incolpazione. Pur non essendovi prova circa il dolo del deferito, è indubbia la sua carenza di diligenza; ciò consente di irrogare una sanzione ridotta rispetto a quanto richiesto dalla Procura federale. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, delibera di irrogare le seguenti sanzioni: al Sig. Filippelli l’inibizione di anni 2 (due), ed alla Società FC Esperia Viareggio Srl punti 2 (due) di penalizzazione da scontare nel campionato in corso ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00).
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