• Stagione sportiva: 2014/2015
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°19 del 09/10/2014
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO:
– DEL SIG. PARIS GIANNI, N.Q. DI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. AVEZZANO CALCIO, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10 n° 7, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 96, N.O.I.F. PER NON AVERE PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DEI PREMI DI PREPARAZIONE, IN SEGUITO ALLE DECISIONI DELLA C.V.E. DI CUI AL C.U. n° 016/D DEL 12.3.2014, LA QUALE, RESPINGEVA TUTTI GLI APPELLI PROPOSTI DALLA PREDETTA SOCIETÀ, CONFERMANDO LE IMPUGNATE DECISIONI DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE DEL 13.1.2014, EMESSE A SEGUITO DEI RICORSI PROPOSTI DALLA A.S.D. MARSICA CALCIO 2006;
– ALLA SOCIETÀ A.S.D. AVEZZANO CALCIO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER GLI ILLECITI DISCIPLINARI ASCRITTI AL PROPRIO PRESIDENTE;
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°19 del 09/10/2014
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO:
- DEL SIG. PARIS GIANNI, N.Q. DI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. AVEZZANO CALCIO, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10 n° 7, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 96, N.O.I.F. PER NON AVERE PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DEI PREMI DI PREPARAZIONE, IN SEGUITO ALLE DECISIONI DELLA C.V.E. DI CUI AL C.U. n° 016/D DEL 12.3.2014, LA QUALE, RESPINGEVA TUTTI GLI APPELLI PROPOSTI DALLA PREDETTA SOCIETÀ, CONFERMANDO LE IMPUGNATE DECISIONI DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE DEL 13.1.2014, EMESSE A SEGUITO DEI RICORSI PROPOSTI DALLA A.S.D. MARSICA CALCIO 2006;
- ALLA SOCIETÀ A.S.D. AVEZZANO CALCIO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER GLI ILLECITI DISCIPLINARI ASCRITTI AL PROPRIO PRESIDENTE;
Con nota del 9.7.14, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito all’allora Commissione Disciplinare il sig. Paris Gianni, nella spiegata qualità, nonché la A.S.D. Avezzano Calcio, per le contestazioni sopra specificate.
Con raccomandata a.r. del 16.9.14, anticipata via fax a norma degli art. 41 e 38 Codice di Giustizia Sportiva e regolarmente notificata a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 27.10.14, alle ore 16,30, con relativo termine a difesa nei dieci giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie pervenute via fax in data 19.9.2014.
Successivamente, per esigenze d’ufficio e dopo avere constatato il rituale e tempestivo invio delle deduzioni a difesa, la riunione veniva anticipata al giorno 6.10.2014, alle ore 16,30.
A tale udienza di trattazione compariva, per la Procura Federale, l’Avv. Massimiliano Di Francesco, nonché i soggetti deferiti.
Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo ampia discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: mesi tre d’inibizione, per il sig. Paris Gianni ed ammenda di € 2.000,00 per la società.
I soggetti deferiti hanno contestato la stessa formulazione degli addebiti, in quanto, dalla documentazione esibita, si evince che la società ha provveduto a versare l’importo dovuto a titolo di premio di preparazione alla Federazione, e quindi, alla società Marsica Calcio che aveva denunciato il fatto alla C.V.E., in data 16.5.2014 a distanza, cioè, di circa un mese, dopo aver anticipato allo stesso Comitato Regionale la volontà di effettuare tale versamento. Hanno, pertanto, concluso per l’applicazione di una minima sanzione in considerazione della buona fede che ha improntato il loro comportamento e del modesto ritardo con il quale hanno effettuato il versamento dopo avere raccolto la cospicua somma.
Osserva il Tribunale che la responsabilità dei soggetti deferiti è stata, di fatto, ammessa dagli stessi, anche se non può parlarsi di nullità dell’atto di deferimento promosso dalla Procura Federale, visto che, al momento della contestazione, il fatto addebitato era sicuramente sussistente.
Va, peraltro, considerato, che, in ragione della categoria di appartenenza; della natura dilettantistica della società Avezzano Calcio e della difficoltà di reperire la cospicua somma dovuta, il fatto accertato non appare di gravità tale da giustificare le sanzioni richieste dal rappresentante della Procura Federale.
Ritiene, pertanto, equo il Tribunale che ai soggetti deferiti siano irrogate le seguenti sanzioni: al sig. Paris Gianni mesi uno d’inibizione e alla società Avezzano Calcio la sanzione dell’ammenda di € 700,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale territoriale infligge al sig. Paris Gianni la sanzione della inibizione per mesi uno ed alla società A.S.D. Avezzano Calcio la sanzione dell’ammenda di € 700,00
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°19 del 09/10/2014
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO:
– DEL SIG. PARIS GIANNI, N.Q. DI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. AVEZZANO CALCIO, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10 n° 7, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 96, N.O.I.F. PER NON AVERE PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DEI PREMI DI PREPARAZIONE, IN SEGUITO ALLE DECISIONI DELLA C.V.E. DI CUI AL C.U. n° 016/D DEL 12.3.2014, LA QUALE, RESPINGEVA TUTTI GLI APPELLI PROPOSTI DALLA PREDETTA SOCIETÀ, CONFERMANDO LE IMPUGNATE DECISIONI DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE DEL 13.1.2014, EMESSE A SEGUITO DEI RICORSI PROPOSTI DALLA A.S.D. MARSICA CALCIO 2006;
– ALLA SOCIETÀ A.S.D. AVEZZANO CALCIO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER GLI ILLECITI DISCIPLINARI ASCRITTI AL PROPRIO PRESIDENTE;"