COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°14 del 18/09/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale – DEL SIG. MARTINO TONINO, QUALE DIRIGENTE TESSERATO DELLA POL. D. DECONTRA SCAFA, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. ED IN RIFERIMENTO AL PUNTO 2 DEL COMUNICATO UFFICIALE N° 89 – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, PER AVERE ASSUNTO, NELLA STAGIONE 2013 – 2014, LA CONDUZIONE TECNICA DELLA SQUADRA IN ASSENZA DELLA PRESCRITTA ABILITAZIONE O DI OGNI ALTRA ATTIVITÀ EQUIPOLLENTE OFFERTA DAL COMUNICATO UFFICIALE n° 89 – 2013/2014; – DELLA SIG.RA FALONE VERA, QUALE PRESIDENTE DELLA POL. D. DECONTRA SCAFA, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. ED IN RIFERIMENTO AL PUNTO 2 DEL COMUNICATO UFFICIALE n° 89 – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, PER AVERE CONSENTITO, NELLA STAGIONE 2013 – 2014, AL SIG. MARTINO TONINO DI SVOLGERE, DI FATTO, ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA PUR NON AVENDONE TITOLO E PER AVERE, ALTRESÌ, PERMESSO AL SIG. BIONDO MICHELE DI ASSUMERE SOLO FORMALMENTE LA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA DELLA POL. D. DECONTRA SCAFA, CONSENTENDO L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AD UN SOGGETTO SPROVVISTO DELLA NECESSARIA ABILITAZIONE PER TALE ATTIVITÀ; – DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA D. DECONTRA SCAFA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE ED AI PROPRI TESSERATI.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°14 del 18/09/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale - DEL SIG. MARTINO TONINO, QUALE DIRIGENTE TESSERATO DELLA POL. D. DECONTRA SCAFA, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. ED IN RIFERIMENTO AL PUNTO 2 DEL COMUNICATO UFFICIALE N° 89 – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, PER AVERE ASSUNTO, NELLA STAGIONE 2013 – 2014, LA CONDUZIONE TECNICA DELLA SQUADRA IN ASSENZA DELLA PRESCRITTA ABILITAZIONE O DI OGNI ALTRA ATTIVITÀ EQUIPOLLENTE OFFERTA DAL COMUNICATO UFFICIALE n° 89 – 2013/2014; - DELLA SIG.RA FALONE VERA, QUALE PRESIDENTE DELLA POL. D. DECONTRA SCAFA, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. ED IN RIFERIMENTO AL PUNTO 2 DEL COMUNICATO UFFICIALE n° 89 – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, PER AVERE CONSENTITO, NELLA STAGIONE 2013 – 2014, AL SIG. MARTINO TONINO DI SVOLGERE, DI FATTO, ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA PUR NON AVENDONE TITOLO E PER AVERE, ALTRESÌ, PERMESSO AL SIG. BIONDO MICHELE DI ASSUMERE SOLO FORMALMENTE LA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA DELLA POL. D. DECONTRA SCAFA, CONSENTENDO L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AD UN SOGGETTO SPROVVISTO DELLA NECESSARIA ABILITAZIONE PER TALE ATTIVITÀ; - DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA D. DECONTRA SCAFA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE ED AI PROPRI TESSERATI. Con nota del 18.6.14, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito all’allora Commissione Disciplinare il sig. Martino Tonino e la sig.ra Falone Vera, ognuno nella spiegata qualità, nonché la Società Polisportiva D. Decontra Scafa, per le contestazioni sopra specificate. Con raccomandata a.r. del 2.7.14, anticipata via fax a norma degli art. 41 e 38 Codice di Giustizia Sportiva e regolarmente notificata a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e gli veniva reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 15.9.14, alle ore 16,30, con relativo termine a difesa nei dieci giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti. All’udienza di trattazione compariva, per la Procura Federale, l’Avv. Massimiliano Di Francesco, mentre nessuno compariva per i soggetti deferiti. Il Presidente del Tribunale, costatata la regolarità delle notifiche agli interessati, dava inizio alla trattazione del procedimento. Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e dopo ampia discussione concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: mesi quattro d’inibizione, per il sig. Martino Tonino; mesi tre d’inibizione per la sig.ra Falone Vera ed ammenda di € 700,00 per la società. Osserva il Tribunale che la responsabilità dei soggetti deferiti risulta documentalmente provata, mentre appare significativa la loro assenza dal procedimento, visto che, evidentemente, gli stessi nulla hanno ritenuto di dover addurre a loro discarico. Ritiene, pertanto, il Tribunale che agli stessi debbano essere irrogate le seguenti sanzioni: al sig. Martino Tonino mesi quattro d’inibizione; alla sig.ra Falone Vera mesi tre d’inibizione; non ritiene, invece, il Tribunale di dover provvedere nei confronti della Polisportiva D. Decontra Scafa, non facendo più parte la stessa dei ruoli federali per cessazione attività dal 22.8.14. P.Q.M. Il Tribunale Federale territoriale infligge al Sig. Martino Tonino la sanzione della inibizione per mesi quattro e alla Sig.ra Falone Vera la sanzione della inibizione per mesi tre. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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