• Stagione sportiva: 2014/2015
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°17 del 02/10/2014
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
– DEL SIG. PANELLA ALBERTO LIBERO, QUALE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38 DELLE N.O.I.F. (IN OSSERVANZA DELL’OBBLIGO PER I TECNICI ISCRITTI NEL RUOLO DEL SETTORE TECNICO DI TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ PER LA QUALE INTENDONO PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITÀ) PER AVERE CONSENTITO AL SIG. GIANNI COLANGELO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO SENZA ESSERE REGOLARMENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910.
– DELLA SOCIETÀ U.S.D. PRATOLA CALCIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE;
– DEL SIG. PANELLA ALBERTO LIBERO, QUALE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO, O COMUNQUE, NON IMPEDITO NELLA STAGIONE 2013 – 2014, E SINO AL 18.10.2013 (DATA DELLE DIMISSIONI), AL TECNICO SIG. VUJACICH LEONARDO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE NON IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA SOCIETÀ U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, ATTESO CHE IL PERFEZIONAMENTO DEL SUO VINCOLO È INTERVENUTO SOLAMENTE IL 17.10.2013;
– DEL SIG. LO STRACCO RODOLFO, QUALE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA FEDERLIBERTAS BUGNARA, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO, O COMUNQUE, NON IMPEDITO NELLA STAGIONE 2013 – 2014, A PARTIRE DAL MESE DI FEBBRAIO 2014, AL TECNICO SIG. VUJACICH LEONARDO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE NON IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA SOCIETÀ POLISPORTIVA FEDERLIBERTAS BUGNARA, ESSENDO, PERALTRO, GIÀ VINCOLATO CON LA CONSORELLA U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910;
– DELLE SOCIETÀ U.S.D. PRATOLA CALCIO E POLISPORTIVA FEDERLIBERTAS BUGNARA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LE CONDOTTA ASCRITTE AI RISPETTIVI PRESIDENTI.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°17 del 02/10/2014
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
- DEL SIG. PANELLA ALBERTO LIBERO, QUALE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38 DELLE N.O.I.F. (IN OSSERVANZA DELL’OBBLIGO PER I TECNICI ISCRITTI NEL RUOLO DEL SETTORE TECNICO DI TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ PER LA QUALE INTENDONO PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITÀ) PER AVERE CONSENTITO AL SIG. GIANNI COLANGELO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO SENZA ESSERE REGOLARMENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910.
- DELLA SOCIETÀ U.S.D. PRATOLA CALCIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE;
- DEL SIG. PANELLA ALBERTO LIBERO, QUALE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO, O COMUNQUE, NON IMPEDITO NELLA STAGIONE 2013 – 2014, E SINO AL 18.10.2013 (DATA DELLE DIMISSIONI), AL TECNICO SIG. VUJACICH LEONARDO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE NON IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA SOCIETÀ U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, ATTESO CHE IL PERFEZIONAMENTO DEL SUO VINCOLO È INTERVENUTO SOLAMENTE IL 17.10.2013;
- DEL SIG. LO STRACCO RODOLFO, QUALE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA FEDERLIBERTAS BUGNARA, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO, O COMUNQUE, NON IMPEDITO NELLA STAGIONE 2013 – 2014, A PARTIRE DAL MESE DI FEBBRAIO 2014, AL TECNICO SIG. VUJACICH LEONARDO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE NON IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA SOCIETÀ POLISPORTIVA FEDERLIBERTAS BUGNARA, ESSENDO, PERALTRO, GIÀ VINCOLATO CON LA CONSORELLA U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910;
- DELLE SOCIETÀ U.S.D. PRATOLA CALCIO E POLISPORTIVA FEDERLIBERTAS BUGNARA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LE CONDOTTA ASCRITTE AI RISPETTIVI PRESIDENTI.
Con note rispettivamente del 27.05.2014 e del 6.6.2014, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione le parti di cui in epigrafe per rispondere delle contestazioni loro formulate e come sopra riportate.
Con raccomandate aa.rr. dell’1.07.2014 e del 2.7.2014, anticipate via fax a norma degli art. 41 e 38 Codice di Giustizia Sportiva, e regolarmente notificate a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le violazioni di cui sopra e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 27.09.2014, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi.
I soggetti deferiti non hanno fatto pervenire memoria difensiva, mentre è comparso all’udienza il solo il Sig. Alberto Panella, nonché per la Procura Federale, l’Avv. Massimiliano Di Francesco.
Preliminarmente il Tribunale dispone la riunione dei due procedimenti, attesa l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva degli stessi.
Il rappresentante della Procura procedeva ad illustrare le ragioni dei deferimenti e dopo ampia discussione, concludeva per l’applicazione delle seguenti sanzioni: in ordine al procedimento n°794, la sanzione dell’inibizione per mesi tre al Sig. Panella Alberto e la sanzione della multa di € 500,00 alla U.S.D. Pratola Calcio; in ordine al procedimento n°799, la sanzione dell’inibizione per mesi due al Sig. Panella Alberto, la sanzione dell’inibizione per mesi tre al Sig. Lo Stracco Rodolfo; la sanzione dell’ammenda di € 400,00 all’U.S.D. Pratola Calcio 1910 e la sanzione dell’ammenda di € 300,00 alla Polisportiva Federlibertas Bugnara.
Il Sig. Alberto Panella ha contestato gli addebiti, facendo rilevare, che, in completa buona fede, aveva richiesto il tesseramento degli allenatori con regolari raccomandate aa.rr. inviate al competente Comitato Regionale, le cui copie aveva prodotto agli arbitri delle gare relative; che l’accoglimento della stessa richiesta era subordinata al versamento da parte del Colangelo di una integrazione di € 28,00 e che, infine, il tesseramento relativo al Sig. Vujacich Leonardo, era pervenuto alla società con ritardo, rispetto al periodo contestato.
Osserva il Tribunale che i soggetti deferiti devono essere prosciolti dagli addebiti, sia per la irrilevanza del caso, sia per l’evidente buona fede che ha contraddistinto il comportamento del sig. Panella e, conseguentemente, degli altri deferiti, visto che lo stesso era convinto che fosse sufficiente la dimostrazione di avere inviato al competente Comitato la richiesta di autorizzazione e di ciò deve essere ovviamente tenuto conto ai fini della valutazione di detto comportamento.
Non va, peraltro, dimenticata la natura dilettantistica delle società in oggetto; il campionato di pertinenza; la impossibilità di disporre di una adeguata struttura che consenta la perfetta osservanza della normativa di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale dichiara di prosciogliere i soggetti deferiti dagli addebiti loro contestati. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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Comunicato Ufficiale N°17 del 02/10/2014
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
– DEL SIG. PANELLA ALBERTO LIBERO, QUALE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38 DELLE N.O.I.F. (IN OSSERVANZA DELL’OBBLIGO PER I TECNICI ISCRITTI NEL RUOLO DEL SETTORE TECNICO DI TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ PER LA QUALE INTENDONO PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITÀ) PER AVERE CONSENTITO AL SIG. GIANNI COLANGELO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO SENZA ESSERE REGOLARMENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910.
– DELLA SOCIETÀ U.S.D. PRATOLA CALCIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE;
– DEL SIG. PANELLA ALBERTO LIBERO, QUALE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO, O COMUNQUE, NON IMPEDITO NELLA STAGIONE 2013 – 2014, E SINO AL 18.10.2013 (DATA DELLE DIMISSIONI), AL TECNICO SIG. VUJACICH LEONARDO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE NON IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA SOCIETÀ U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, ATTESO CHE IL PERFEZIONAMENTO DEL SUO VINCOLO È INTERVENUTO SOLAMENTE IL 17.10.2013;
– DEL SIG. LO STRACCO RODOLFO, QUALE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA FEDERLIBERTAS BUGNARA, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO, O COMUNQUE, NON IMPEDITO NELLA STAGIONE 2013 – 2014, A PARTIRE DAL MESE DI FEBBRAIO 2014, AL TECNICO SIG. VUJACICH LEONARDO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE NON IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA SOCIETÀ POLISPORTIVA FEDERLIBERTAS BUGNARA, ESSENDO, PERALTRO, GIÀ VINCOLATO CON LA CONSORELLA U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910;
– DELLE SOCIETÀ U.S.D. PRATOLA CALCIO E POLISPORTIVA FEDERLIBERTAS BUGNARA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LE CONDOTTA ASCRITTE AI RISPETTIVI PRESIDENTI."