COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 06/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLI DELLA SOCIETA’ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924 AVVERSO LE SANZIONI (INIBIZIONE DEL SIG. D’ALESSANDRO MARIO FINO AL 31.10.2015 E DEL SIG. D’ALESSANDRO LORENZO FINO AL 31.03.2015) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA NOTARESCO CALCIO 1924 / S. OMERO PALMENSE, DISPUTATA IL 28.09.14 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. n° 17 del 02.10.14 – C.R.A.) E AVVERSO LE SANZIONI (INIBIZIONE DEL SIG. D’ALESSANDRO MARIO FINO AL 31.12.2015 E DEL SIG. D’ALESSANDRO LORENZO FINO AL 31.06.2015 E AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 700,00), ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA S. GREGORIO / NOTARESCO CALCIO 1924, DISPUTATA IL 5.10.14 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N°19 del 9.10.14 – COMITATO REGIONELE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 06/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLI DELLA SOCIETA’ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924 AVVERSO LE SANZIONI (INIBIZIONE DEL SIG. D’ALESSANDRO MARIO FINO AL 31.10.2015 E DEL SIG. D’ALESSANDRO LORENZO FINO AL 31.03.2015) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA NOTARESCO CALCIO 1924 / S. OMERO PALMENSE, DISPUTATA IL 28.09.14 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. n° 17 del 02.10.14 – C.R.A.) E AVVERSO LE SANZIONI (INIBIZIONE DEL SIG. D’ALESSANDRO MARIO FINO AL 31.12.2015 E DEL SIG. D’ALESSANDRO LORENZO FINO AL 31.06.2015 E AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 700,00), ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA S. GREGORIO / NOTARESCO CALCIO 1924, DISPUTATA IL 5.10.14 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N°19 del 9.10.14 – COMITATO REGIONELE ABRUZZO). Con appelli ritualmente proposti, dei quali viene disposta la riunione per evidenti ragioni connessione oggettiva e soggettiva, la società A.S.D. Notaresco Calcio 1924 ha impugnato i provvedimenti di cui sopra, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: Gara del 28.9.14, quanto al sig. D’Alessandro Mario: “Già inibito fino al 30/6/2015, (Vedi C.U.N.41 del 20/2/14 Delibera C.D.) a fine gara, unitamente ad altre persone, portatosi nel terreno di gioco, si frapponeva tra la terna arbitrale entrando poi negli spogliatoi rivolgendo a questi frasi minacciose ed offensive, sbattendo poi la porta dello spogliatoio ed allontanandosi. Rapporto arbitro e A.A..”; Gara del 28.9.14, quanto al sig. D’Alessandro Lorenzo: “Presidente della società, già inibito fino al 31/12/2014, (Vedi C.U.N.41 del 20/2/14 Delibera C.D.) a fine gara unitamente ad altre persone, portatosi nel terreno di gioco, si frapponeva tra la terna arbitrale entrando poi negli spogliatoi rivolgendo a questi frasi minacciose ed offensive, sbattendo poi la porta dello spogliatoio ed allontanandosi. Rapporto arbitro e A.A.“; Gara del 5.10.14, quanto al sig. D’Alessandro Mario: “Già inibito fino al 31/10/2015 (C.U.N.17 del 2/10/2014) unitamente ad altro dirigente e sostenitori della sua squadra, senza apparenti motivazioni ed in modo del tutto gratuito, rivolgeva pesanti e reiterate offese e minacce all'arbitro”; quanto, invece, al sig. D’Alessandro Lorenzo: “Già inibito fino al 31/3/2015 (C.U.N.17 del 2/10/2014) unitamente ad altro dirigente e sostenitori della sua squadra, senza apparenti motivazioni ed in modo del tutto gratuito, rivolgeva pesanti e reiterate offese e minacce all'arbitro”; Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione l’infondatezza dei fatti addebitati, in quanto i direttori di gara interessati alle partite disputate dalla società Notaresco Calcio, sono certamente prevenuti per fatti accaduti in occasione di gare precedenti e per le sanzioni inflitte ai dirigenti di cui ai presenti procedimenti. Hanno, pertanto, insistito per la revoca delle sanzioni stesse, o, quanto meno, per la loro riduzione. L’arbitro della gara S. Gregorio – Notaresco Calcio ha fatto pervenire supplemento di rapporto con il quale ha precisato che i fatti addebitati ai sigg.ri D’Alessandro sono sati direttamente rilevati dallo stesso, in virtù di una loro conoscenza personale. Osserva la Corte Sportiva Territoriale d’Appello, anche alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, che l’appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. Pur dando atto della fondatezza degli addebiti, va rilevato che le sanzioni inflitte meritano una lieve riduzione (anche tenendo conto della recidiva), considerato che i fatti stessi non sono particolarmente gravi, essendosi limitati i soggetti sanzionati a rivolgere all’indirizzo dei direttori di gara mere ingiurie e minacce, astenendosi da comportamenti più rilevanti. Reputa, pertanto, equo questa Corte ridurre le sanzioni inflitte a D’Alessandro Mario fino al 31.10.15 e al sig. D’Alessandro Lorenzo fino al 30.4.15. Analogo ragionamento può essere fatto in relazione alla sanzione pecuniaria, che può essere ridotta a € 500,00. Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d’Appello, DELIBERA di ridurre le sanzioni inflitte a D’Alessandro Mario fino al 31.10.15, le sanzioni inflitte a D’Alessandro Lorenzo fino al 30.4.15 e l’ammenda inflitta alla società Notaresco Calcio 1924 a € 500,00, disponendo accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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