COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 06/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLI DELLA SOCIETA’ A.S.D. TAGLIACOZZO 1923 AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA DI € 200,00; SQUALIFICA PER CINQUE GARE AL CALCIATORE BARBONETTI LUIGI) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PIZZOLI / TAGLIACOZZO 1923, DISPUTATA IL 5.10.14 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°19 del 9.10.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°24 del 06/11/2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
APPELLI DELLA SOCIETA’ A.S.D. TAGLIACOZZO 1923 AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA DI € 200,00; SQUALIFICA PER CINQUE GARE AL CALCIATORE BARBONETTI LUIGI) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PIZZOLI / TAGLIACOZZO 1923, DISPUTATA IL 5.10.14 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°19 del 9.10.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Tagliacozzo 1923 ha impugnato i provvedimenti di cui sopra, adottati dal G.S. a seguito delle intemperanze dei propri tesserati che partecipavano a una rissa con i tesserati della squadra avversaria e del comportamento non regolamentare del calciatore Barbonetti che colpiva un avversario con calci e pugni, in occasione della realizzazione di una rete da parte della squadra ospitante.
Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione, la sproporzione tra l’ammenda inflitta alla società Pizzoli e quella inflitta ad essa reclamante, nonché l’eccessività della squalifica inflitta al Barbonetti, perché non si era tenuto conto che lo stesso aveva inseguito il calciatore avversario reo di avere segnato senza interrompere la gara con un avversario a terra.
Osserva la Corte Sportiva Territoriale d’Appello, che può essere ridotta la sola sanzione della squalifica al calciatore, in quanto effettivamente risulta dagli atti la circostanza della mancata interruzione del gioco e della segnatura di una rete, dopo che un compagno del Barbonetti era caduto a terra per infortunio.
Ritiene, invece, la stessa Corte, che la sanzione dell’ammenda debba essere confermata in quanto congrua alle responsabilità accertate dei sostenitori della società Tagliacozzo.
Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d’Appello,
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Barbonetti Luigi a quattro gare, confermando nel resto l’impugnata sanzione e disponendo accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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