COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 06/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE CHIARELLI MICHELE DELLA SOCIETA’ ATLETICO PRETURO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO TURNI, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAN BENEDETTO DEI MARSI / ATLETICO PRETURO, DISPUTATA IL 12.10.14 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE A (C.U. N°20 del 16.10.14 COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 06/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE CHIARELLI MICHELE DELLA SOCIETA’ ATLETICO PRETURO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO TURNI, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAN BENEDETTO DEI MARSI / ATLETICO PRETURO, DISPUTATA IL 12.10.14 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE A (C.U. N°20 del 16.10.14 COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, il calciatore Chiarelli Michele ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione di cui in epigrafe inflitta dal G.S. al calciatore, perché, a seguito di decisione dell’arbitro, protestava vivacemente nei confronti dello stesso, rivolgendogli ingiurie. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, essendosi trattato, nella specie, di esternazioni non pesanti pronunciate esclusivamente in un momento di sfogo a caldo negli ultimi minuti di una gara nervosa. Osserva la Corte Sportiva Territoriale d’Appello che la sanzione deve essere confermata, giacché, dal rapporto arbitrale, si rileva che la contestazione mossa al Chiarelli è relativa anche al fatto di avere urtato il direttore di gara (circostanza non rilevata dal primo giudice) e di averlo ingiuriato pesantemente. Per quanto precede la Corte Sportiva Territoriale d’Appello, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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