• Stagione sportiva: 2014/2015
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°25 del 13/11/2014
Delibere del Tribunale Federale a livello Territoriale
– DEI SIGG.RI TEACA DANUT, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELVECCHIO SUBEQUO E SARRA FAUSTO, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA DETTA SOCIETÀ, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. PER AVERE, IN SPREGIO DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, PROBITÀ E CORRETTEZZA SPORTIVA CHE DEBBONO SOVRINTENDERE ALL’AGIRE DI CIASCUN SOGGETTO OPERANTE IN AMBITO FEDERALE, IN OCCASIONE DELLA DISPUTA DELLA GARA A.S.D. CASTELVECCHIO SUBEQUO / POL. DECONTRA SCAFA, TENUTASI IN DATA 13.4.2014, ACCEDUTO SUL TERRENO DI GIOCO E ALLE AREE AD ESSO DIRETTAMENTE PERTINENZIALI (SPOGLIATOI), NONOSTANTE IL DIVIETO AD ENTRAMBI FATTO DI POTERVI ACCEDERE PER EFFETTO DI FORMALI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E INIBITORI, DEL TUTTO DISATTESI, DAI QUALI AMBEDUE ERANO STATI IN PRECEDENZA RAGGIUNTI E DAI QUALI AMBEDUE RISULTAVANO ESSERE, ALL’EPOCA, ANCORA GRAVATI, CONDOTTA AGGRAVATA PER ENTRAMBI I TESSERATI DA RECIDIVA EX ART. 21, COMMA 1, C.G.S.;
– DEL SIG. FRITTELLA ARMANDO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE – ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELVECCHIO SUBEQUO, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S., COSÌ COME INTEGRATO DALL’ART. 61, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE, NELLA SPIEGATA QUALITÀ E, QUINDI, DI FIRMATARIO DELLA DISTINTA DI GARA PRESENTATA ALL’ARBITRO PRIMA DELL’INIZIO DELL’INCONTRO DISPUTATO DA QUEST’ULTIMA SOCIETÀ CONTRO LA POLISPORTIVA DILETTANTISTICA DECONTRA SCAFA IN DATA 13.4.2014, IN SPREGIO DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, PROBITÀ E CORRETTEZZA SPORTIVA, POSTI A DISCIPLINA DELL’AGIRE PROPRIO DI CIASCUN SOGGETTO OPERANTE IN AMBITO FEDERALE, NONCHÉ, DELLA VIGENTE NORMATIVA A GOVERNO DEGLI ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE GARE, ATTESTATO FALSAMENTE CHE TUTTI I TESSERATI DELLA A.S.D. CASTELVECCHIO SUBEQUO PRESENTI IN DISTINTA AVESSERO PIENO DIRITTO DI POTERE ACCEDERE AL RECINTO DI GIOCO, POSTO CHE, INVECE, IL TESSERATO SIG. TEACA DANUT, INDICATO NELLA DETTA DISTINTA ALLA VOCE MASSAGGIATORE, NON AVESSE DIRITTO DI POTERVI ACCEDERE IN QUANTO, AL MOMENTO, COLPITO DA PRECEDENTE PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO A PROPRIO CARICO CON SPECIFICA INIBIZIONE, QUINDI, DI ACCESSO AD IMPIANTI SPORTIVI TEATRO DI MANIFESTAZIONI CALCISTICHE;
– DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELVECCHIO SUBEQUO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4, COMMA 2, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI;
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°25 del 13/11/2014
Delibere del Tribunale Federale a livello Territoriale
- DEI SIGG.RI TEACA DANUT, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELVECCHIO SUBEQUO E SARRA FAUSTO, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA DETTA SOCIETÀ, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. PER AVERE, IN SPREGIO DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, PROBITÀ E CORRETTEZZA SPORTIVA CHE DEBBONO SOVRINTENDERE ALL’AGIRE DI CIASCUN SOGGETTO OPERANTE IN AMBITO FEDERALE, IN OCCASIONE DELLA DISPUTA DELLA GARA A.S.D. CASTELVECCHIO SUBEQUO / POL. DECONTRA SCAFA, TENUTASI IN DATA 13.4.2014, ACCEDUTO SUL TERRENO DI GIOCO E ALLE AREE AD ESSO DIRETTAMENTE PERTINENZIALI (SPOGLIATOI), NONOSTANTE IL DIVIETO AD ENTRAMBI FATTO DI POTERVI ACCEDERE PER EFFETTO DI FORMALI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E INIBITORI, DEL TUTTO DISATTESI, DAI QUALI AMBEDUE ERANO STATI IN PRECEDENZA RAGGIUNTI E DAI QUALI AMBEDUE RISULTAVANO ESSERE, ALL’EPOCA, ANCORA GRAVATI, CONDOTTA AGGRAVATA PER ENTRAMBI I TESSERATI DA RECIDIVA EX ART. 21, COMMA 1, C.G.S.;
- DEL SIG. FRITTELLA ARMANDO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE – ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELVECCHIO SUBEQUO, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S., COSÌ COME INTEGRATO DALL’ART. 61, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE, NELLA SPIEGATA QUALITÀ E, QUINDI, DI FIRMATARIO DELLA DISTINTA DI GARA PRESENTATA ALL’ARBITRO PRIMA DELL’INIZIO DELL’INCONTRO DISPUTATO DA QUEST’ULTIMA SOCIETÀ CONTRO LA POLISPORTIVA DILETTANTISTICA DECONTRA SCAFA IN DATA 13.4.2014, IN SPREGIO DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, PROBITÀ E CORRETTEZZA SPORTIVA, POSTI A DISCIPLINA DELL’AGIRE PROPRIO DI CIASCUN SOGGETTO OPERANTE IN AMBITO FEDERALE, NONCHÉ, DELLA VIGENTE NORMATIVA A GOVERNO DEGLI ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE GARE, ATTESTATO FALSAMENTE CHE TUTTI I TESSERATI DELLA A.S.D. CASTELVECCHIO SUBEQUO PRESENTI IN DISTINTA AVESSERO PIENO DIRITTO DI POTERE ACCEDERE AL RECINTO DI GIOCO, POSTO CHE, INVECE, IL TESSERATO SIG. TEACA DANUT, INDICATO NELLA DETTA DISTINTA ALLA VOCE MASSAGGIATORE, NON AVESSE DIRITTO DI POTERVI ACCEDERE IN QUANTO, AL MOMENTO, COLPITO DA PRECEDENTE PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO A PROPRIO CARICO CON SPECIFICA INIBIZIONE, QUINDI, DI ACCESSO AD IMPIANTI SPORTIVI TEATRO DI MANIFESTAZIONI CALCISTICHE;
- DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELVECCHIO SUBEQUO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4, COMMA 2, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI;
Con nota del 08.08.14, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito all’allora Commissione Disciplinare i Sigg.ri TEACA DANUT, all’epoca dei fatti Dirigente della società A.S.D. Castelvecchio Subequo e SARRA FAUSTO, all’epoca dei fatti Allenatore della detta società, Sig. Fritella Armando , all’epoca dei fatti Dirigente – Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Castelvecchio Subequo, nonché la A.S.D. CASTELVECCHIO SUBEQUO, per le contestazioni sopra specificate.
Con raccomandata a.r. del 17.9.14 e regolarmente notificata a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 10.11.14, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei dieci giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi.
A tale udienza di trattazione compariva, per la Procura Federale, l’Avv. Massimiliano Di Francesco, ed il sig. Costantini Gianni in rappresentanza della società A.S.D. CASTELVECCHIO SUBEQUO.
Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo ampia discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: mesi 9 d’inibizione al Sig. TEACA DANUT; squalifica per mesi 9 al Sig. SARRA FAUSTO; mesi 6 d’inibizione al sig. Fritella Armando ed ammenda di €600,00 con diffida per la società.
Il Presidente della società deferita, pur non contestando i fatti oggetto del deferimento, ha sostenuto che il Sig. TEACA DANUT, massaggiatore della squadra a cui venivano affidati compiti meramente esecutivi, non poteva considerarsi responsabile dei fatti addebitati in quanto non ne era a conoscenza in quanto non disponeva di un computer e non poteva seguire i soggetti colpiti da provvedimenti disciplinare.
Ha comunque concluso per il proscioglimento di tutti i soggetti deferiti o in subordine per l’applicazione di una sanzione minima.
Premesso che non rileva la pretesa esistenza di una precedente sanzione pecuniaria da parte del Giudice Sportivo in quanto si tratta di sanzione inflitta per fatti diversi da quelli contestati, osserva il Tribunale che la responsabilità dei soggetti deferiti risulta per tabulas con la conseguenza che non può discutersi sulla necessità di applicare nei loro confronti le sanzioni che, tenuto conto delle osservazioni dei soggetti comparsi, si ritengono eque nella misura che segue: mesi 5 d’inibizione al Sig. TEACA DANUT, squalifica per mesi 5 al Sig. SARRA FAUSTO, mesi 4 d’inibizione al Sig. Fritella Armando ed ammenda di €300,00 con diffida per la società.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale territoriale infligge mesi 5 d’inibizione al Sig. TEACA DANUT, squalifica per mesi 5 al Sig. SARRA FAUSTO, mesi 4 d’inibizione al Sig. Frittella Armando ed ammenda di € 300,00 con diffida per la società.
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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Delibere del Tribunale Federale a livello Territoriale
– DEI SIGG.RI TEACA DANUT, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELVECCHIO SUBEQUO E SARRA FAUSTO, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA DETTA SOCIETÀ, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. PER AVERE, IN SPREGIO DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, PROBITÀ E CORRETTEZZA SPORTIVA CHE DEBBONO SOVRINTENDERE ALL’AGIRE DI CIASCUN SOGGETTO OPERANTE IN AMBITO FEDERALE, IN OCCASIONE DELLA DISPUTA DELLA GARA A.S.D. CASTELVECCHIO SUBEQUO / POL. DECONTRA SCAFA, TENUTASI IN DATA 13.4.2014, ACCEDUTO SUL TERRENO DI GIOCO E ALLE AREE AD ESSO DIRETTAMENTE PERTINENZIALI (SPOGLIATOI), NONOSTANTE IL DIVIETO AD ENTRAMBI FATTO DI POTERVI ACCEDERE PER EFFETTO DI FORMALI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E INIBITORI, DEL TUTTO DISATTESI, DAI QUALI AMBEDUE ERANO STATI IN PRECEDENZA RAGGIUNTI E DAI QUALI AMBEDUE RISULTAVANO ESSERE, ALL’EPOCA, ANCORA GRAVATI, CONDOTTA AGGRAVATA PER ENTRAMBI I TESSERATI DA RECIDIVA EX ART. 21, COMMA 1, C.G.S.;
– DEL SIG. FRITTELLA ARMANDO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE – ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELVECCHIO SUBEQUO, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S., COSÌ COME INTEGRATO DALL’ART. 61, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE, NELLA SPIEGATA QUALITÀ E, QUINDI, DI FIRMATARIO DELLA DISTINTA DI GARA PRESENTATA ALL’ARBITRO PRIMA DELL’INIZIO DELL’INCONTRO DISPUTATO DA QUEST’ULTIMA SOCIETÀ CONTRO LA POLISPORTIVA DILETTANTISTICA DECONTRA SCAFA IN DATA 13.4.2014, IN SPREGIO DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, PROBITÀ E CORRETTEZZA SPORTIVA, POSTI A DISCIPLINA DELL’AGIRE PROPRIO DI CIASCUN SOGGETTO OPERANTE IN AMBITO FEDERALE, NONCHÉ, DELLA VIGENTE NORMATIVA A GOVERNO DEGLI ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE GARE, ATTESTATO FALSAMENTE CHE TUTTI I TESSERATI DELLA A.S.D. CASTELVECCHIO SUBEQUO PRESENTI IN DISTINTA AVESSERO PIENO DIRITTO DI POTERE ACCEDERE AL RECINTO DI GIOCO, POSTO CHE, INVECE, IL TESSERATO SIG. TEACA DANUT, INDICATO NELLA DETTA DISTINTA ALLA VOCE MASSAGGIATORE, NON AVESSE DIRITTO DI POTERVI ACCEDERE IN QUANTO, AL MOMENTO, COLPITO DA PRECEDENTE PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO A PROPRIO CARICO CON SPECIFICA INIBIZIONE, QUINDI, DI ACCESSO AD IMPIANTI SPORTIVI TEATRO DI MANIFESTAZIONI CALCISTICHE;
– DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELVECCHIO SUBEQUO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4, COMMA 2, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI;"