COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 13/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TAGLIACOZZO 1923 AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA DI €150,00; SQUALIFICA 5 GARE DEL CALCIATORE PIERLEONI LUCA) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MAGLIANO MONTEVELINO / TAGLIACOZZO 1923 DEL 26.10.2014 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE A (C.U. N°23 DEL 30.10.2014 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°25 del 13/11/2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TAGLIACOZZO 1923 AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA DI €150,00; SQUALIFICA 5 GARE DEL CALCIATORE PIERLEONI LUCA) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MAGLIANO MONTEVELINO / TAGLIACOZZO 1923 DEL 26.10.2014 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE A (C.U. N°23 DEL 30.10.2014 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello pervenuto a mezzo posta in data 10.11.2014, la società A.S.D. Tagliacozzo 1923 ha chiesto la revoca, ovvero la riforma delle decisioni di cui in epigrafe adottate dal G.S. in merito ai fatti contestati.
Osserva la Corte Sportiva di Appello che l’appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.33 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto privo della necessaria sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società. Da ciò consegue che è precluso a questa Corte l’esame anche del merito del ricorso stesso.
Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello,
DELIBERA
di respingere il reclamo, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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