LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 115 del 02.12.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11) RICORSO DEL CALCIATORE Sascia STOPPINI/A.C.D.BASTIA 1924

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 115 del 02.12.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11) RICORSO DEL CALCIATORE Sascia STOPPINI/A.C.D.BASTIA 1924 Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 23/09/2014 il sig.Sascia STOPPINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.BASTIA 1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.300,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.4.900,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento delta rimanente somma di €1.400,00. La Società in data 19/11/2014 faceva pervenire le proprie controdeduzioni, ma fuori termine previsto dall'art.25 bis Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia I' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.D.BASTIA 1924 al pagamento in favore del sig. Sascia STOPPINI della somma di €.1.400,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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