LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 115 del 02.12.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 18) RICORSO DEL CALCIATORE Luca PIRACCINI/A.S.D.C.BORGOMANERO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 115 del 02.12.2014
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
18) RICORSO DEL CALCIATORE Luca PIRACCINI/A.S.D.C.BORGOMANERO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/09/2014 il sig. Luca PIRACCINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.C.BORGOMANERO un accordo
economico prevedente la corresponsione lorda di €.17.439,00 relativamente alla Stagione Sportiva
2013/14. Precisando di aver percepito rate per € 14.439,00richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.000,00.La Società non presentava alcuna contro
deduzione in merito nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.C.BORGOMANERO al pagamento in favore del sig. Luca PIRACCINI della somma di €.3.000,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente
comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.