LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 115 del 02.12.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Tommaso PALAVISINI/A.C.BASTIA 1924

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 115 del 02.12.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Tommaso PALAVISINI/A.C.BASTIA 1924 Con reclamo, trasmesso tramite Racc.in data 6/10/2014 il sig.Tommaso PALAVISINI Si rivolgeva a Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.BASTIA 1924, un accordo Che prevedente la corresponsione lorda di € 4.050,00 relativamente alla Stagione Sportiva Precisando di aver percepito rate per €.2.700,00 richiedeva la condanna della Società al rimanente somma di €.1.350,00. preliminarmente però, che al ricorso non a stata allegata la ricevuta di ritorno in originale A.R. inviata alla società,la copia dell'accordo economico depositato e l'attestazione del tassa reclamo di €.100,00 giusto quanto previsto dall'art. 25 bis del Regolamento L.N.D. che i reclami devono essere trasmessi alla Scrivente Commissione tramite Racc.A.R. P.Q.M. Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara inammissibile per violazione dell’ art.25 bis del Regolamento L.N.D. il ricorso presentato dal Sig.Tommaso PALAVISINI della Società A.C.D.BASTIA 1921.
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