LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 115 del 02.12.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 4) DEL CALCIATORE Michele RINALDI/A.S.D.CITTA’ DI GIULIANOVA 1924
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 115 del 02.12.2014
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
4) DEL CALCIATORE Michele RINALDI/A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/09/2014 il sig.Michele RINALDI si rivolgeva a
Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924
o economico prevedente la corresponsione lorda di €.9.000,00 relativamente alla Stagione
2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.2.000,00 richiedeva la condanna della
i pagamento della rimanente somma di €.7.000,00. La Società non faceva pervenire alcuna
pria difesa nei termini.
Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' Ila stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 al pagamento in favore del sig.Michele RINALDI della somma di
€.7.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it .
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente
datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente
comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.