LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 115 del 02.12.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 5)RICORSO DEL CALCIATORE Armando Simeon IACHINI/A.S.D.CITTA’ DI GIULIANOVA 1924
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 115 del 02.12.2014
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
5)RICORSO DEL CALCIATORE Armando Simeon IACHINI/A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/09/2014 il sig. Armando Simeon IACHINI si
rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI
GIULIANOVA 1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.600,00
relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.1.200,00
richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.400,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro delta pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare delta somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 al pagamento in favore del sig.Armando Simeon IACHINI
della somma di €.2.400,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla
comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo:
cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini
dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore
regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della
presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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