COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 15/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale 7.1 – ORDINANZA EMESSA A SEGUITO DI RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI – ASD FC BARRATA ED IL CALCIATORE LATTUCHELLA GIUSEPPE COME DA DEFERIMETO N.ro 7012/82pf13-14/GT/DE del 26.05.2014

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 15/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale 7.1 - ORDINANZA EMESSA A SEGUITO DI RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - ASD FC BARRATA ED IL CALCIATORE LATTUCHELLA GIUSEPPE COME DA DEFERIMETO N.ro 7012/82pf13-14/GT/DE del 26.05.2014 Il Tribunale Federale Territoriale composto dagli Avv.ti Michele Messina- Presidente - Giuseppe Giordano e Arturo Grenci - componenti- nella seduta dell’ 11/10/2014, ha deliberato quanto segue. Letto il deferimento del 26/05/2014 n.ro 7012/82pf13-14/GT/DE, con cui il Vice Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale il calciatore Lattuchella Giuseppe per rispondere delle violazioni di cui all’art 1, comma 1 C.G.S. nonché la Società Barrata per rispondere delle violazioni di cui all’art. 4 comma 2 CGS; Ritenuta ammissibile la richiesta di applicazione di sanzioni su istanza delle parti così come disciplinata dall’art. 23 del C.G.S.,corretta la qualificazione dei fatti e conseguentemente stimata congrua la sanzione indicata; DISPONE applicarsi in ordine al procedimento indicato, la seguente sanzione: • Al calciatore LATTUCHELLA GIUSEPPE la squalifica di mesi 8(OTTO); • Alla Società ASD FC Barrata, la ammenda di euro 250,00. Il Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Basilicata dispone per l’effetto, la chiusura del presente procedimento nei confronti del calciatore Lattuchella Giuseppe nonché della ASD FC Barrata e dispone che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, 36 comma 10, 37 e 38 comma 8 CGS, comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alla Segreteria del C.R.
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