F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 14 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CSA del 09 Dicembre 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO MATERA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. AUTERI GAETANO SEGUITO GARA MATERA/LUPA ROMA DEL 28.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 46/DIV del 30.9.2014)

Ufficiale n. 000/CSA del 04 Aprile 2014 e su www.figc.it F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 14 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CSA del 09 Dicembre 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO MATERA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. AUTERI GAETANO SEGUITO GARA MATERA/LUPA ROMA DEL 28.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 46/DIV del 30.9.2014) Visto il preannuncio di dichiarazione di reclamo fatto in data 1 ottobre 2014 dalla Matera Calcio S.r.l. avverso la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 46/DIV del 30.9.2014 del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in relazione alla squalifica per 3 giornate comminata nei confronti dell’allenatore Gaetano Autieri per la gara Matera/Lupa Roma svoltasi il 28.9.2014; Vista la lettera in data 8 ottobre 2014 con la quale l’Amministratore Unico del Matera sig. Vincenzo Di Tria ha dichiarato di voler rinunciare al reclamo; Ritenuto che siffatta rinuncia, quale espressione tipica dell’autonomia negoziale privata, fa venir meno l’intenzione della parte di coltivare l’attivazione dello strumento processuale; Constatato che, ai sensi dell’art. 33 comma 8 CGS, il reclamo, anche se solo preannunciato, è gravato dalla prescritta tassa. Per questi motivi la C.S.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Matera Calcio S.r.l. di Matera, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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