F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 14 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CSA del 09 Dicembre 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO FONDI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VACCARO SABATO SEGUITO GARA FONDI CALCIO/OSTIA MARE LIDO CALCIO DEL 5.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 31 del 8.10.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 14 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CSA del 09 Dicembre 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO FONDI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VACCARO SABATO SEGUITO GARA FONDI CALCIO/OSTIA MARE LIDO CALCIO DEL 5.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 31 del 8.10.2014) Con reclamo, datato 9.10.2014, la Società Fondi Calcio S.r.l. proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 31 dell’8.10.2014 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale era stata irrogata al calciatore della Società ricorrente, Vaccaro Sabato, la squalifica per 3 gare effettive di gioco in relazione all’incontro di calcio Fondi Calcio S.r.l/ Ostia Mare Lido Calcio S.r.l. del 5.10.2014. Il reclamo è infondato. Nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento, tenuto dal calciatore, Vaccaro Sabato, nei confronti di un calciatore avversario. Più in particolare, si evidenzia che il gesto violento (calcio alla testa) posto in essere dal calciatore, Vaccaro Sabato, è stato giudicato, dal Direttore di gara, volontario e non fortuito, come affermato dalla Società reclamante nell’atto di reclamo. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Fondi Calcio S.r.l. di Fondi (Latina). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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