F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/TFN del 05 Dicembre 2014 (36) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO ATTIANISE (all’epoca dei fatti Presidente della Società Ginnastica e Calcio Sora), ANDREA PECORELLI (Presidente della Società Ginnastica e Calcio Sora), Società GINNASTICA E CALCIO SORA – (nota n. 2711/720 pf13-14/AM/ma del 29.10.2013).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/TFN del 05 Dicembre 2014
(36) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO ATTIANISE (all’epoca dei fatti Presidente della Società Ginnastica e Calcio Sora), ANDREA PECORELLI (Presidente della Società Ginnastica e Calcio Sora), Società GINNASTICA E CALCIO SORA - (nota n. 2711/720 pf13-14/AM/ma del 29.10.2013).
Il deferimento Con provvedimento del 29.10.14 il Procuratore federale ha deferito avanti questo Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, i Signori: Fabio Attianise, all'epoca dei fatti Presidente della ASD Ginnastica e Calcio Sora; Andrea Pecorelli, Presidente della ASD Ginnastica e Calcio Sora, nonché la Società stessa, per rispondere: Attianise e Pecorelli, per immedesimazione organica con la Società, della violazione prevista dall’art. 1 bis comma 1 CGS (all’epoca dei fatti, art. 1 comma 1 CGS allora vigente) in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF e all’art. 8, comma 9, CGS, per aver disatteso l’obbligo di pagamento, entro il termine previsto di 30 giorni, in favore del calciatore Lorenzo Cancelli, così come disposto dalla Commissione Vertenze Economiche; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per l’operato dei suoi Presidenti, ex art. 4, comma 1, CGS. Gli incolpati non hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Attianise: 6 (sei) mesi di inibizione; - per il Sig. Pecorelli: 6 (sei) mesi di inibizione; - per la Società ASD Ginnastica e Calcio Sora: 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva in corso. E’ altresì comparso personalmente il deferito Sig. Andrea Pecorelli il quale nel respingere gli addebiti ha esibito assegno - già in atti in copia - intestato al Sig. Lorenzo Cancelli. I motivi della decisione Appare a questo Tribunale che, effettivamente, l’inadempimento della Società odierna deferita risulti fatto certo e documentalmente provato. Infatti, a seguito della decisione (comunicata, tramite raccomandata a/r, alla Società debitrice e ricevuta dalla stessa il 26 marzo 2014) della Commissione Vertenze Economiche - di rigetto dell’appello proposto dalla ASD Sora avverso la decisione con la quale la Commissione Accordi Economici aveva condannato la stessa Società al pagamento di € 1.006,45 a favore del calciatore Sig. Lorenzo Cancelli – la Società ASD Sora avrebbe dovuto pagare quanto dovuto al proprio tesserato e inviare liberatoria del calciatore entro 30 giorni dalla avvenuta comunicazione della decisione della Commissione Vertenze Economiche. Tuttavia solo in data 16 ottobre 2014 la Società
comunicava di aver adempiuto al proprio obbligo con un pagamento in contanti, allegando la liberatoria, firmata dal Sig. Cancelli e datata 28 aprile 2014. In detta comunicazione la Società si difendeva sostenendo che il calciatore era già stato in
precedenza contattato e liquidato, per quanto a lui spettante, con un assegno firmato dal Presidente della Società, Sig. Attianise, non andato a buon fine e che, pertanto, essendosi lo stesso Attianise nel frattempo resosi indisponibile, la Società aveva dovuto richiamare il calciatore per un pagamento, questa volta, in contanti. A prescindere dalla esattezza degli avvenimenti narrati nella missiva dell’ASD Sora del 16 ottobre 2014, rimane tuttavia insormontabile la prescrizione dell’art. 94 ter, comma 11, NOIF, che prevede che la Società debba, in casi come quello di specie, inviare alla Federazione notizia dell’ avvenuto pagamento del tesserato, con relativa allegazione della liberatoria, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione della, in questo caso, Commissione Vertenze Economiche, avvenuta il 26 marzo 2014. Dunque, pur essendo la liberatoria inviata, datata 28 aprile 2014, priva di data certa, la stessa sarebbe già – volendo dare fede alla data – comunque successiva ai 30 giorni che sarebbero dovuti decorrere appunto dal 26 marzo 2014. In ogni caso detta liberatoria sarebbe dovuta anche pervenire, nello stesso termine, al dipartimento Interregionale, come anche espressamente richiesto nella missiva della LND del 10 febbraio 2014 indirizzata al Sora. Nessuna valenza può avere, infatti, la comunicazione precedente, inviata dall’ASD Sora alla LND il 23 aprile 2014, che allegava un’altra liberatoria del calciatore Cancelli firmata - dopo essergli stato corrisposto il su citato assegno a firma del Sig. Attianise – salvo il buon fine del titolo di credito (in realtà poi impagato). Da tutto quanto su esposto deriva l’affermazione di responsabilità dei deferiti, cui consegue quella, per responsabilità diretta per l’operato dei suoi Presidenti, quella della Società. Il dispositivo Per tali motivi, il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, delibera di infliggere: al Sig. Fabio Attianise, mesi 6 (sei) di inibizione; al Sig. Andrea Pecorelli, mesi 6 (sei) di inibizione; alla Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva in corso.
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