F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/TFN del 09 Dicembre 2014 (37) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO GHIRARDI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), PIETRO LEONARDI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), MARIO BASTIANON (Presidente del Collegio Sindacale della Società Parma FC Spa), Società PARMA FC Spa – (nota n. 2750 /43pf14-15/SP/blp del 30.10.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/TFN del 09 Dicembre 2014
(37) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO GHIRARDI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), PIETRO LEONARDI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), MARIO BASTIANON (Presidente del Collegio Sindacale della Società Parma FC Spa), Società PARMA FC Spa - (nota n. 2750 /43pf14-15/SP/blp del 30.10.2014).
Con atto del 30.10.2014, la Procura federale ha deferito: - i Sigg.ri Ghirardi Tommaso, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Società Parma FC Spa, e il Sig. Leonardi Pietro, Amministratore delegato e legale rappresentante della Società Parma FC Spa, per rispondere della violazione prevista dall’art. 85, lett. A), paragrafo VII, NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per non aver depositato presso la LNP Serie A, entro il termine del 17/2/2014, l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovute ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013 e della violazione dell’art. 1 bis, co. 1, CGS, in relazione all’art. 85, lett. A), paragrafo VI, NOIF, per non aver utilizzato per il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013 il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al Campionato di competenza; - i Sigg.ri Leonardi Pietro, nella ripetuta qualità, e il Sig. Bastianon Mario, quest’ultimo Presidente del Collegio Sindacale della Società Parma FC Spa, della violazione prevista e punita dall’art. 1 bis, comma 1, e 8, comma 1, CGS per avere prodotto alla COVISOC in data 17.2.2014 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di novembre e dicembre 2013; - la Società Parma FC Spa a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, co. 1 e 2, CGS vigente, per il comportamento posto in essere dai soggetti deferiti, nelle rispettive qualità. Alla riunione del 4.12.2014, la Procura federale ha concluso chiedendo per il Sig. Ghirardi l’inibizione per mesi 2 (due) e l’ammenda di € 7.000,00 per l’utilizzo di un conto corrente non dedicato, per il Sig. Leonardi l’inibizione per mesi 3 (tre) e l’ammenda di € 7.000,00 per l’utilizzo di un conto corrente non dedicato, per il Sig. Bastianon l’inibizione per mesi 2 (due) e per la Società la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) per l’utilizzo di un conto corrente non dedicato e l’ulteriore ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la dichiarazione mendace ai sensi delle vigenti disposizioni. I deferiti, con le proprie memorie, chiedono di essere mandati esenti da qualsiasi responsabilità. Il deferimento è parzialmente fondato. La vicenda trae origine dall’accertamento effettuato dalla Società di revisione dei conti a seguito di un’ispezione della Co.Vi.So.C, in base al quale è emerso che la Società deferita ha omesso il versamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013, nel termine di cui al contestato art. 85 NOIF, per l’importo di € 94.492,70. La somma di che trattasi avrebbe trovato il suo presupposto in alcuni accordi conclusi con propri tesserati, incentivati all’esodo. I deferiti, con memorie fatte pervenire ritualmente, eccepiscono l’inapplicabilità della normativa di cui la Procura federale assume la violazione agli accordi in questione, alla luce del fatto che, non essendo stati depositati presso la competente Lega, gli stessi non possono essere considerati ratificati e, di conseguenza, sono del tutto invalidi e inefficaci
in ambito federale, determinando la conseguente inapplicabilità della normativa di settore e delle relative sanzioni. Tutt’al più - proseguono i deferiti - tali tipi di atti potrebbero dar luogo alla diversa previsione dell’art. 94 NOIF, fermo restando che alcuni dei soggetti/controparti contrattuali, al momento della rilevata violazione (ovvero il 17/2/2014), non risultavano più tesserati per la Società. Il principio - concludono - è invocabile anche rispetto alle violazione di cui al capo b), non potendo concretizzarsi il mendacio laddove, effettivamente, la dichiarazione sia stata resa in ordine all’assolvimento degli obblighi fiscali legati ai contratti ratificati, di cui vi è effettivamente prova. La documentazione acquisita agli atti, consistente sia nella nota con la quale la COVISOC ha denunciato le riferite violazioni sia nel rapporto della Società di revisione, prova la responsabilità dei deferiti solo in ordine agli addebiti di cui al capo a). La materia degli incentivi all’esodo è stata trattata più volte sia da codesto Tribunale sia dalla Corte Federale (ex multis: CGF CU n. 39/2014-2015; TFN – Sez. Disc. CU n. 14/2014-2015 e CDN (oggi TFN - Sez. Disc.) n. 75/2013-2014 – def. Ranieri e Reggina) che, con diverse pronunce, hanno privilegiato il presupposto sostanziale dell’erogazione degli stessi, rinvenibile nel rapporto di lavoro, e ne hanno sancito la equiparabilità agli emolumenti. Per tali motivi, ogni pagamento compiuto in favore dei tesserati comunque connesso all’intercorso rapporto, anche a prescindere dai tempi di erogazione concordati (e quindi anche in un momento in cui il beneficiario non dovesse essere più un tesserato) e dal deposito del relativo atto presso la lega di competenza, deve essere eseguito nel rispetto degli obblighi previsti per il versamento sia degli emolumenti sia degli accessori di legge, comprese le ritenute IRPEF nei termini previsti dalla normativa di settore. Per inciso, emerge che dette ritenute siano state corrisposte nei mesi di maggio e giugno 2014. Il principio vale anche in riferimento alla questione attinente all’utilizzo del conto dedicato ai pagamenti in quanto, trovando il suo presupposto nell’erogazione di somme connesse al rapporto intercorso, non consente modalità differenti rispetto a quelle previste che, se scelte, devono considerarsi in violazione della normativa vigente. La preferenza accordata giurisprudenzialmente al dato sostanziale evidenziato rispetto a quello letterale ricollegato al deposito presso la LNP consente di ritenere superata la questione sollevata in merito al disancoramento dell’accordo non ratificato dall’obbligo previsto dall’art. 85 NOIF contestato, non rilevando, infine, il prospettato eventuale ricorrere dell’art. 94 NOIF, che comunque costituisce un contegno autonomamente censurabile dal punto di vista disciplinare. Non altrettanto può dirsi in merito alla violazione di cui al capo b), legata ad aspetti formali e di modulistica utilizzata. In effetti, risulta pacifico il versamento delle ritenute IRPEF relativamente ai contratti regolarmente ratificati, motivo per il quale i Sigg.ri Leonardi e Bastianon non possono essere considerati responsabili per la non veridicità della dichiarazione resa in merito all’assolvimento degli adempimenti fiscali dagli stessi discendenti. L’accertato compimento degli illeciti, così come chiarito, comporta l’applicazione delle sanzioni ai deferiti conformemente alle disposizioni vigenti. Alla responsabilità dei legali rappresentanti consegue solo quella diretta della Società. P.Q.M. Infligge al Sig. Ghirardi l’inibizione per mesi 2 (due) e l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), al Sig. Leonardi l’inibizione per mesi 2 (due) e l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) e alla Società Parma FC Spa la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di € 5.000,00 (€
cinquemila/00). Rigetta il deferimento nei confronti del Sig. Bastianon e del Sig. Leonardi solo relativamente alla contestazione di cui al capo b).
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