F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/TFN del 09 Dicembre 2014 (44) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO CAIROLI (Presidente della Società US Lario), GIORGIO BRESSANI (all’epoca dei fatti Segretario generale della Società Calcio Como Srl), ENRICO TETTAMANTI (Collaboratore della Società Calcio Como Srl), Società US LARIO e CALCIO COMO Srl – (nota n. 2997/577 pf09-10 GT/dl del 6.11.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/TFN del 09 Dicembre 2014
(44) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO CAIROLI (Presidente della Società US Lario), GIORGIO BRESSANI (all’epoca dei fatti Segretario generale della Società Calcio Como Srl), ENRICO TETTAMANTI (Collaboratore della Società Calcio Como Srl), Società US LARIO e CALCIO COMO Srl - (nota n. 2997/577 pf09-10 GT/dl del 6.11.2014).
Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, visto l’accordo ex art. 23 CGS, raggiunto tra i deferiti Giorgio Bressani, la Società Calcio Como Srl e la Procura federale, in merito all’applicazione di sanzione nei confronti degli stessi;
visto che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della Stessa a norma dell’art. 23 CGS; ritenuta l’opportunità di sospendere l’intero procedimento; sospende in attesa degli ulteriori adempimenti da parte della Procura federale.
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