COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 25/09/2014 DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 146. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DELLA SOCIETÀ CITTÀ DI AGROPOLI: ART. 4, COMMI 2 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 25/09/2014 DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 146. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DELLA SOCIETÀ CITTÀ DI AGROPOLI: ART. 4, COMMI 2 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’atto di contestazione dell’allora Commissione Disciplinare Territoriale, del 28 settembre 2012, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Dott. Gioacchino Tornatore, in data 17 ottobre 2011, prot. 2239/1627, a carico della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: in via preliminare deve essere richiamata l’ordinanza dell’allora Commissione Disciplinare Territoriale, relativa alla riunione del 15.10.2012, con la quale era stato disposto il rinvio della trattazione al 19.11.2012, poiché sia il segretario della società deferita, sia l’assistente legale presenti ne facevano richiesta, in quanto il primo non in possesso di delega, il secondo senza mandato. Alla riunione successiva sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, nonché la società Città di Agropoli, rappresentata e difesa dall’assistente legale, munito di regolare mandato. L’assistente legale, in apertura di seduta, ha rilevato che, fino alla data dell’udienza, non era pervenuto alcun avviso di convocazione, ma che egli, essendone a conoscenza in quanto già presente alla seduta precedente ed essendo munito di regolare mandato, da parte della società deferita, si rendeva comunque disponibile allo svolgimento del procedimento. Il Rappresentante della Procura Federale, non opponendosi a tale richiesta, ha descritto sinteticamente i fatti ed i comportamenti posti in essere da soggetti riconducibili alla società deferita, prima della gara Città di Agropoli / Valentino Mazzola. L’assistente legale ha fatto presente che la società da lui rappresentata, ha chiesto al C.R. Campania l’autorizzazione ad adire l’autorità giudiziaria perché i fatti riportati, a suo avviso, non corrispondono al vero, per cui si potrebbe ipotizzare il reato di diffamazione. Inoltre, egli continua dichiarando che neanche la Procura Federale è riuscita, nella sua attività d’indagine, a dimostrare come avvenuti i fatti denunciati. Indi, la Procura Federale, come innanzi rappresentata, nelle sue conclusioni ha chiesto: a carico della società Città di Agropoli, per la condotta posta in essere da soggetti sicuramente riconducibili alla società i quali, prima della gara Città di Agropoli / Valentino Mazzola del 5.03.2011, commettevano condotte violente nei confronti del sig. Turco Mariano, allenatore della società Valentino Mazzola, colpendo lo stesso con un pugno allo sterno e costringendolo a recarsi, successivamente, presso il Presidio Ospedaliero “Santa Maria della Speranza”, nonché minacciando ripetutamente sia il Turco, che il portiere della squadra del Valentino Mazzola, due punti di penalizzazione nonché l’ammenda di euro 10.000,00. L’assistente legale della società deferita si è opposto a tale richiesta e, per le motivazioni in precedenza sottolineate, ha chiesto l’assoluzione della società. Questo Tribunale, in merito alla dichiarazione dell’assistente legale della mancata notifica dell’udienza del 19.11.2012, precisa che agli atti è depositata la raccomandata inviata alla società e non ritirata, ma con avviso di deposito notificato. La tesi difensiva della società, ad avviso di questo Tribunale, non può essere accolta, in quanto la Procura Federale ha accertato, attraverso vari interrogatori di persone presenti il giorno della gara, che realmente i fatti denunciati si fossero verificati. Questo Tribunale, riunitosi per deliberare, ha ritenuto, in via preliminare, che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, il deferimento in esame sia fondato e motivato, sia sotto il profilo giuridico-sportivo, nel senso delle violazioni disciplinari individuate, sia per quel che concerne l’esame dei fatti. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, questo Tribunale, preso atto delle richieste della Procura Federale e valutate le circostanze, di fatto e di diritto, che attengono alla vicenda in esame, tenuto conto, per quel che concerne la sanzione pecuniaria, della categoria d’appartenenza della società deferita, le ha determinate come specificato nel dispositivo, al fine di un’equa proporzionalità. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere, a carico della società Città di Agropoli, per responsabilità oggettiva, l’ammenda di euro 1.000,00.
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