COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 25/09/2014 DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 160. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. LIBERTAS STABIA – GARA MARIGLIANESE CALCIO I POL. LIBERTAS STABIA DEL 18.12.2013 – COPPA ITALIA DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 25/09/2014 DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 160. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. LIBERTAS STABIA – GARA MARIGLIANESE CALCIO I POL. LIBERTAS STABIA DEL 18.12.2013 – COPPA ITALIA DILETTANTI La Corte Sportiva di Appello Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale), visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la società reclamante ha proposto, con proprio atto, ricorso avverso la sanzione dell’inibizione a carico del dirigente, sig. Coppola Cipriano, nonché l’ammenda di euro 330.00 per la presenza indebita di un proprio tesserato in panchina benché in corso di squalifica e perché, a fine gara, un estraneo riconducibile alla società Libertas Stabia, ingiuriava il direttore di gara (sanzioni pubblicate sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 54 del 30.12.2013). Invero, sia la società, sia il dirigente, sig. Coppola Cipriano, non potevano essere a conoscenza della squalifica, essendo essa stata portata a conoscenza, mediante il Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 51 del 19.12.2013, ovvero, il giorno successivo a quello di disputa della gara in esame. Questa Corte ritiene, pertanto, che sia la sanzione dell’ammenda, sia l’inibizione a carico del dirigente, sig. Coppola Cipriano, inflitta, quale aggravante, dal Giudice di prime cure, debbano essere ridotte come di seguito specificato: a carico della società Pol. Libertas Stabia, l’ammenda di euro 60.00, con esclusione, in quanto insussistente (per impossibilità di conoscenza della sua scaturigine) della circostanza aggravante della presenza in panchina di un tesserato in corso di squalifica; a carico del dirigente, sig. Coppola Cipriano, l’inibizione per tre mesi, senza aggravante, con decorrenza dal 29.12.2013, data di scadenza della precedente sanzione. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Pol. Libertas Stabia, di ridurre le sanzioni, come di seguito specificato: a carico della società Pol. Libertas Stabia, euro 60,00 di ammenda; a carico del dirigente, sig. Coppola Cipriano, l’inibizione per tre mesi, senza aggravante, con decorrenza dal 29.12.2013, data di scadenza della precedente sanzione; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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