COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 DEL 02/10/2014 DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 149. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. DANZA GAETANO GERARDO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SPORTING TEAM): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 22, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. SCIARAPPA GIOVANNI (ALLENATORE DELLA SOCIETÀ SPORTING TEAM): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 22, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SIG.RA DELLI CARRI TERESA (CALCIATRICE TESSERATA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTING TEAM): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 22, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. PALATELLA ROMANO (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ SPORTING TEAM): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 61, COMMA 1, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ SPORTING TEAM: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 DEL 02/10/2014 DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 149. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. DANZA GAETANO GERARDO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SPORTING TEAM): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 22, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. SCIARAPPA GIOVANNI (ALLENATORE DELLA SOCIETÀ SPORTING TEAM): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 22, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SIG.RA DELLI CARRI TERESA (CALCIATRICE TESSERATA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTING TEAM): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 22, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. PALATELLA ROMANO (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ SPORTING TEAM): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 61, COMMA 1, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ SPORTING TEAM: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’atto di contestazione dell’allora Commissione Disciplinare Territoriale, del 3 giugno 2014, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Giorgio Ricciardi, in data 11 novembre 2013, prot. 2224/1226, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: in via preliminare, deve essere richiamato il dispositivo dell’allora C.D.T., relativa alla riunione del 16 giugno 2014, con il quale era stato disposto il rinvio della decisione, per l’audizione delle parti, alla riunione del 29.09.2014. Alla riunione del 29 settembre 2014, sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, nonché il sig. Danza Gaetano Gerardo, in proprio ed in nome e per conto della società deferita Sporting Team, quale presidente e rappresentante legale della medesima società. Preliminarmente, questo Tribunale Federale Territoriale dà atto, al rappresentante della Procura Federale, che, agli atti non vi è prova dell’avvenuta ricezione, dell’atto di deferimento, da parte dei sigg. Sciarappa Giovanni, Palatella Romano e da parte della sig.ra Delli Carri Teresa, mentre risulta che il sig. Danza Gaetano Gerardo, in proprio e nella qualità di presidente e legale rappresentante della società Sporting Team, ha avuto conoscenza dell’atto di deferimento nella precedente riunione del 16.06.2014. Sulla base dei cennati elementi, questo Tribunale ha ritenuto di proporre il rinvio, per la trattazione, alla riunione del 20.10.2014 (categoricamente quale ultimo, senza ulteriori possibilità di rinvii, come espressamente indicato in delibera). Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto della circostanza e della conseguenziale proposta, dichiara di condividere il predetto rinvio, riservandosi di depositare presso questo T.F.T. gli “avvisi di ricevimento” delle rispettive raccomandate spedite ai deferiti. Tanto premesso, questo T.F.T. determina, al fine di consentire ai deferiti di essere presenti al dibattimento, di rinviare la trattazione del procedimento in esame alla riunione del 20.10.2014, alle ore 16,00. Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza ai deferiti. Tanto premesso, DISPONE il rinvio alla seduta del 20.10.2014, alle ore 16,00, per l'audizione e le decisioni in ordine al deferimento in epigrafe, previa formale comunicazione ai deferiti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it