COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 DEL 02/10/2014 DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 166. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO – FONTANAROSA A. FORTUNATO – GARA FONATANAROSA A. FORTUNATO I E. RENZULLI SAN MICHELE DEL 9.04.2014 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 DEL 02/10/2014 DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 166. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO – FONTANAROSA A. FORTUNATO – GARA FONATANAROSA A. FORTUNATO I E. RENZULLI SAN MICHELE DEL 9.04.2014 – PROMOZIONE La Corte Sportiva di Appello Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale), visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltati l’arbitro e l’assistente ufficiale n. 2, nelle riunioni del 15 e 22.09.2014, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, osserva: nel corso del dibattimento, è emerso che i fatti in realtà verificatisi sono meno gravi rispetto a quanto scritto dall’arbitro nel rapporto di gara. Innanzitutto, lo stesso direttore di gara ha ammesso di non aver visto, né rilevato alcunché e di non essersi accorto di niente, ma di essere stato informato dei comportamenti riferiti (e poi sanzionati dal Giudice di prime cure) soltanto successivamente, dall’assistente n. 2. Quest’ultimo ha precisato che dagli spalti: a) sono state rivolte minacce all’arbitro (precisamente all’auto di questi); b) sono state lanciate pietruzze, che non lo colpivano; c) sono stati lanciati sputi, che non lo colpivano; d) che le persone che facevano ciò erano ad una decina di metri alle sue spalle; e) che pioveva, anzi diluviava. La società reclamante nega ogni addebito. L’arbitro, l’assistente ufficiale n. 2 e la società reclamante concordano nel far presente che, sugli spalti, vi erano poche persone (arbitro: presenza di pubblico molto scarsa; assistente ufficiale n. 2: una ventina di persone; la reclamante: poche persone, non più di quindici). Alla luce di quanto precede, fermo restando che gli scritti e le dichiarazioni dell’arbitro e degli assistenti costituiscono fonte privilegiata di prova, questo Collegio ritiene che, sebbene infrazioni siano state commesse dai sostenitori della società reclamante, tuttavia debba tenersi conto della reale entità della vicenda, la quale, soprattutto dopo che è stato sentito l’assistente ufficiale n. 2, assume tutta un’altra luce rispetto a quanto registrato, nel rapporto di gara, dall’arbitro. In particolare, questo Collegio ritiene che, a parte le minacce, con riferimento all’auto dell’arbitro (minacce, che, però, nemmeno lo stesso arbitro ha sentito e che, comunque, sono rimaste, per fortuna, senza alcun prosieguo né conseguenza), forse possa ragionevolmente dubitarsi dell’effettivo intendimento offensivo, da parte delle persone fisiche presenti al campo; tale dubbio è confortato dal fatto che, come asserisce l’assistente ufficiale n. 2, i sostenitori erano ad una decina di metri e diluviava ed, infine, nessuno si è avvicinato alla rete di recinzione. Pertanto, pur considerando l’esistenza di una precedente sanzione (sempre riferita alla stagione 2013/2014), ad avviso del Collegio, sanzione congrua e adeguata, nel caso in esame, appare la riduzione dell’ammenda ad euro 300,00, risultando sproporzionato, alla luce delle evidenze emerse, come innanzi specificate, l’obbligo di disputa di gare a porte chiuse. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Fontanarosa A. Fortunato, di ridurre ad euro 300,00 la relativa ammenda, annullandosi per il resto la decisione impugnata; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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