COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 DEL 02/10/2014 DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 167. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO POL. ATLETICO CAMPANIA (ORA PONTICELLI) –GARA REAL MASSA/ATLETICO CAMPANIA DEL 2.06.2014 – PLAY-OFF 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 DEL 02/10/2014 DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 167. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO POL. ATLETICO CAMPANIA (ORA PONTICELLI) –GARA REAL MASSA/ATLETICO CAMPANIA DEL 2.06.2014 – PLAY-OFF 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale), visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo vice delegato, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione, nella riunione del 15.09.2014; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 107 del 5.06.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: a carico dell’assistente di parte, sig. Esposito Angelo, la sanzione della squalifica fino all’1.12.2014; a carico dei calciatori Dommarco Pasquale, Montanino Vincenzo e Russo Alessio, la sanzione della squalifica per sette giornate di gara ed, infine, a carico del calciatore Correale Ciro, la squalifica fino all’1.12.2014. Con ricorso trasmesso nei termini temporali prescritti, la società Atletico Campania ha proposto impugnazione avverso le citate decisioni. La tesi difensiva della società reclamante deve essere parzialmente condivisa. A seguito di puntuale istruttoria degli atti ufficiali, in atti depositati, dell’arbitro e dei Commissari di Campo, si evince, senza ombra di dubbio, che questi ultimi non fanno riferimento alla presunta aggressione nei confronti del direttore di gara e che lo stesso arbitro, nel riportare i fatti relativi all’aggressione, da parte dei calciatori Russo Alessio, Dommarco Pasquale e Montanino Vincenzo nei suoi confronti, non rileva il contatto fisico fra la sua persona ed i tesserati ai quali si addebita la presunta aggressione. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Atletico Campania (ora Ponticelli), di ridurre le sanzioni come di seguito specificato: a carico dei calciatori Russo Alessio, Dommarco Pasquale e Montanino Vincenzo, la squalifica per cinque giornate di gara; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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