COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 DEL 16/10/2014 DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 151. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. APREA STEFANO (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI ERCOLANO): ART. 1, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 64, COMMA 2, DELLO STATUTO FEDERALE NONCHÉ ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO; A CARICO DEL SIG. AMATO LUIGI (ALL’EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ TURTLES CASAPESENNA): ART. 1, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 61, COMMA 1, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. AMBROSINO VINCENZO (ALL’EPOCA DEI FATTI, TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ TURTLES CASAPESENNA): ART. 1, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. SPINELLI PASQUALE (ALL’EPOCA DEI FATTI, TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ TURTLES CASAPESENNA): ART. 1, COMMI 1 E 3, ED ART. 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. VITOLO PASQUALE (ALL’EPOCA DEI FATTI, TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ TURTLES CASAPESENNA): ART. 1, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ TURTLES CASAPESENNA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 DEL 16/10/2014 DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 151. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. APREA STEFANO (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI ERCOLANO): ART. 1, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 64, COMMA 2, DELLO STATUTO FEDERALE NONCHÉ ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO; A CARICO DEL SIG. AMATO LUIGI (ALL’EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ TURTLES CASAPESENNA): ART. 1, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 61, COMMA 1, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. AMBROSINO VINCENZO (ALL’EPOCA DEI FATTI, TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ TURTLES CASAPESENNA): ART. 1, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. SPINELLI PASQUALE (ALL’EPOCA DEI FATTI, TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ TURTLES CASAPESENNA): ART. 1, COMMI 1 E 3, ED ART. 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. VITOLO PASQUALE (ALL’EPOCA DEI FATTI, TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ TURTLES CASAPESENNA): ART. 1, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ TURTLES CASAPESENNA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’atto di contestazione dell’allora Commissione Disciplinare Territoriale, del 12 ottobre 2012, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Marco Squicquero, in data 20 dicembre 2011, prot. 4056/129, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione della trattazione (5.11.2012) sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; tra i deferiti, il sig. Aprea Stefano; infine, anche nella funzione di rappresentante AIA, l’assistente legale dell’innanzi nominato sig. Aprea, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Ercolano. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto dell’assenza degli altri deferiti, benché ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali regolarmente notificate), ha descritto sinteticamente i comportamenti e le responsabilità dei singoli deferiti, in ordine al procedimento in esame. Indi, nelle sue conclusioni, il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto: a) la sanzione dell’inibizione per quattro mesi e l’ammenda di euro 350.00, a carico del sig. Amato Luigi, per aver violato, in qualità di presidente della società Turtles Casapesenna, i principi di lealtà, probità e correttezza, prescritti dall’ordinamento sportivo, nonché per aver sottoscritto la distinta ufficiale della gara Casale di Teano / Turtles Casapesenna del 13.02.2011, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale di quest’ultima, pur consapevole dello scambio di persona tra due calciatori tesserati, ed, ancora, per infrazione della normativa che disciplina gli adempimenti preliminari alla gara; b) la sanzione della squalifica, per tre mesi, a carico dell’allenatore, sig. Ambrosino Vincenzo, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza dell’ordinamento sportivo, non potendo, in ragione della propria funzione, ignorare la vicenda, e per avere, anzi, consentito la commissione della grave infrazione disciplinare; c) la sanzione della squalifica, per quattro mesi, a carico del calciatore Spinelli Pasquale, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza dell’ordinamento sportivo, avendo partecipato, sotto falsa identità, alla gara Casale di Teano / Turtles Casapesenna del 13.02.2011, in corso di squalifica, nonché per essere entrato nell’impianto di giuoco e negli spogliatoi, benché afflitto da un provvedimento di squalifica; d) la sanzione della squalifica, per tre mesi, a carico del calciatore Vitolo Pasquale, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza dell’ordinamento sportivo, nonché per aver consentito, consapevolmente, che il suo nominativo comparisse nella distinta ufficiale della gara Casale di Teano / Turtles Casapesenna del 13.02.2011, con il che facendo partecipare, alla medesima gara, con il proprio nominativo, un compagno di squadra, in corso di squalifica (la dimostrazione della consapevolezza del Vitolo insiste nel fatto che, durante l’intervallo della gara stessa, richiamato dal presidente, accorreva negli spogliatoi e, indossata la divisa di gioca, partecipava, nel secondo tempo, alla gara; e) euro 350,00 di ammenda e 5 punti di penalizzazione a carico della società Turtles Casapesenna, per responsabilità diretta ed, infine, la sanzione dell’inibizione per due mesi, a carico dell’arbitro, sig. Aprea Stefano, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza del’ordinamento sportivo, e per non aver riportato né sul referto di gara, né sul supplemento di rapporto, la circostanza della prosecuzione della gara stessa “pro-forma” così come comunicato al dirigente accompagnatore ed al capitano della società Casale di Teano, durante l’intervallo della gara più volte indicata. Questo Collegio ritiene provato, da parte della Procura Federale, che, al primo tempo della gara del Campionato Regionale di Seconda Categoria, ripetutamente richiamata, abbia partecipato il calciatore Spinelli Pasquale, senza averne titolo, in quanto gravato da squalifica, sostituendosi, fraudolentemente, al sig. Vitolo Pasquale, con la complicità di quest’ultimo, dei propri dirigenti e dell’allenatore, nonché nell’inverosimile inerzia dell’arbitro. Invero, questo Collegio si è anche formato il convincimento che l’arbitro, consapevolmente, non abbia riportato nel rapporto la circostanza che la gara, nel secondo tempo, era continuata “pro- forma”. Pertanto, vanno accolte tutte le richieste formulate dalla Procura Federale in udienza nei confronti dei tesserati deferiti, con le eccezioni dell’ammenda a carico del sig. Amato Luigi e del direttore di gara, che si ritiene congruo, in ragione della sua alta funzione, gravemente vulnerata nella circostanza, sanzionare con mesi otto di inibizione. Il Collegio ritiene, viceversa, non potersi procedere nei confronti della Società Turtles Casapesenna, per insussistenza sopravvenuta del presupposto giuridico della sanzione, in quanto la stessa è stata dichiarata inattiva con decorrenza dal 6.12.2012, come pubblicato sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 56 del 7.12.2012. P.Q.M. DELIBERA In esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del dirigente, sig. Amato Luigi, mesi 4 di inibizione; a carico dell’allenatore, sig. Ambrosini Vincenzo, mesi quattro di squalifica; a carico del calciatore, sig. Spinelli Pasquale, mesi quattro di squalifica; a carico del calciatore, sig. Vitolo Pasquale, mesi tre di squalifica; a carico dell’arbitro, sig. Aprea Stefano, mesi otto di inibizione; a carico della società Turtles Casapesenna, non luogo a provvedere, in ragione della sua dichiarazione di inattività, come specificata nella parte motiva.
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