COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 DEL 16/10/2014 DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 153. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. TORRE ALESSIO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ CASELLE IN PITTARI CALCIO): ART. 1, COMMA 1; ART. 10, COMMA 2; ART. 19, COMMA 10 ED ART. 45, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. RIVELLO ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ CASELLE IN PITTARI CALCIO): ART. 1, COMMA 1; ART. 10, COMMA 2; ART 19, COMMA 10, ED ART. 45, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHé ART. 61, COMMA 1, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ CASELLE IN PITTARI CALCIO: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 DEL 16/10/2014 DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 153. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. TORRE ALESSIO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ CASELLE IN PITTARI CALCIO): ART. 1, COMMA 1; ART. 10, COMMA 2; ART. 19, COMMA 10 ED ART. 45, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. RIVELLO ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ CASELLE IN PITTARI CALCIO): ART. 1, COMMA 1; ART. 10, COMMA 2; ART 19, COMMA 10, ED ART. 45, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHé ART. 61, COMMA 1, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ CASELLE IN PITTARI CALCIO: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’atto di contestazione dell’allora Commissione Disciplinare Territoriale, del 3 giugno 2014, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alessandro Avagliano, in data 4 novembre 2013, prot. 2060/944, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: in via preliminare, deve essere richiamato il dispositivo dell’allora C.D.T., relativa alla riunione del 16 giugno 2014, con il quale era stato disposto il rinvio della trattazione, per l’audizione delle parti, alla riunione del 29.09.2014. Alla riunione del 29.09.2014 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto dell’assenza dei deferiti, benché ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali regolarmente notificate), ha descritto sinteticamente i comportamenti e le responsabilità dei singoli deferiti, in ordine al procedimento in esame. Indi, la Procura Federale, come innanzi rappresentata, nelle sue conclusioni ha chiesto: a carico del sig. Torre Alessio, calciatore della società Caselle in Pittari Calcio, la squalifica per una giornata di gara, per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di esecuzione delle sanzioni, per aver partecipato alla gara Sporting Celle / Caselle in Pittari Calcio disputatasi il 17.03.2013, valevole per il Campionato Provinciale di Terza Categoria, relativo alla stagione sportiva 2012/2013, benché, pur se non riportato il provvedimento sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Salerno, egli era da considerarsi automaticamente squalificato, a seguito del provvedimento di espulsione, notificatogli dall’arbitro nella gara precedente, Caselle in Pittari Calcio / Real Sangiovannese del 10.03.2013; a carico del sig. Rivello Antonio, all’epoca dei fatti dirigente della società Caselle in Pittari Calcio, l‘inibizione per mesi due, per aver, con funzione di dirigente accompagnatore ufficiale della società medesima, sottoscritto la distinta ufficiale della medesima gara, innanzi indicata, in calce alla quale distinta dichiarava che i calciatori in essa elencati partecipavano regolarmente alla gara, sotto la responsabilità della società di appartenenza, nel rispetto delle vigenti norme, nel mentre, come innanzi specificato, il calciatore, sig. Torre Alessio, non ne aveva titolo, in quanto gravato da squalifica; a carico della società Caselle in Pittari Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, un punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014/2015, per la violazione delle norme federali, in ragione delle condotte addebitate ai propri tesserati, già nominati. Nel merito, questo T.F.T., riunitosi per deliberare, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, dagli atti documentali acquisiti (peraltro, incontestabili), sia risultata la responsabilità dei deferiti. Ha valutato, pertanto, che il deferimento disciplinare in esame sia fondato e motivato. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, questo Collegio, preso atto delle richieste della Procura Federale e valutate le circostanze, di fatto e di diritto, che attengono alla vicenda in esame, le ha determinate come specificato nel dispositivo, in linea coerente con le precedenti pronunce. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere una giornata di squalifica a carico del sig. Torre Alessio, anche con decorrenza dall’eventuale, primo successivo tesseramento; a carico del sig. Rivello Antonio, l’inibizione per mesi uno, con decorrenza dall’eventuale, primo inserimento in organico di altra società; a carico della società Caselle in Pittari Calcio, l’ammenda di euro 250,00.
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