COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 DEL 16/10/2014 DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 168. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO AQUILONIA – GARA CARIFE / AQUILONIA DEL 6.01.2013 – 3a CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 DEL 16/10/2014 DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 168. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO AQUILONIA – GARA CARIFE / AQUILONIA DEL 6.01.2013 – 3a CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO La Corte Sportiva di Appello Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale), visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, vista la precedente decisione dell’allora C.D.T., pubblicata sul C.U. n. 112 del 30.5.2013; preso atto della relazione della Procura Federale; sentita, nella riunione del 6.10.2014, il rappresentante della società, osserva: Con propria precedente decisione, l’allora Commissione Disciplinare Territoriale aveva rimesso gli atti del procedimento alla Procura Federale, “per gli accertamenti di competenza, di cui alla parte motiva…”. La Procura Federale ha fatto pervenire relazione sulle indagini svolte, così concludendo: “All’esito dell’attività di indagine è emerso chiaramente che la gara Carife / Aquilonia, valida per il Campionato Provinciale di 3° Categoria., girone G, della Delegazione di Avellino …veniva sospesa, al 47’ del 2° tempo, dall’arbitro Marzullo Mirko della Sezione A.I.A. di Avellino, sul risultato di 1 a 1, a seguito delle gravi intemperanze poste in essere, da tesserati di entrambe le società, nello spazio antistante l’ingresso degli spogliatoi”. La Procura Federale ha anche concluso che l’arbitro della gara aveva falsamente scritto nel rapporto e altrettanto falsamente dichiarato, all’allora C.D.T., che la gara non era stata conclusa regolarmente, ma era invece stata sospesa al 47’ del secondo tempo per la rissa generatasi innanzi agli spogliatoi. All’esito delle indagini, operate dalla Procura Federale, preso atto della sua conseguenziale relazione, questo Collegio ritiene provato che: a) a partita ancora in corso, i tre calciatori espulsi, due del Carife ed uno dell’Aquilonia, venivano alle vie di fatto innanzi agli spogliatoi; b) molti calciatori ancora in campo (di entrambe le squadre) abbandonavano il terreno di giuoco per andare a partecipare alla rissa; c) l’arbitro sospendeva la gara, non sussistendo la possibilità di portarla a termine, ma ometteva di darne conto nel proprio rapporto, reiterando l’omissione nel corso della sua audizione presso l’allora Commissione Disciplinare Territoriale. Pertanto, sussistono gli estremi per infliggere, ad entrambe le società, la perdita della gara per 0-3. Sussistono, infine, i presupposti per una doverosa ritrasmissione degli atti alla Procura Federale, in ordine al comportamento dell’arbitro, sig. Marzullo Mirko. P.Q.M. DELIBERA sciogliendo la riserva, di respingere il reclamo proposto dalla società Aquilonia, infliggendo ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per le valutazioni di competenza in ordine all’arbitro, sig. Marzullo Mirko; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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