COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 DEL 16/10/2014 DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 169. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO – POLISPORTIVA AZZURRA PAUPISI – GARA POLISPORTIVA AZZURA PAUPISI I REAL SAN NICOLA CALCIO DEL 2.03.2014 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 DEL 16/10/2014 DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 169. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO – POLISPORTIVA AZZURRA PAUPISI – GARA POLISPORTIVA AZZURA PAUPISI I REAL SAN NICOLA CALCIO DEL 2.03.2014 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale), visti gli atti ufficiali; sentita, in due distinte riunioni, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro, nella riunione del 6.10.2014, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, osserva: la società reclamante, con proprio atto, si oppone alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale, con la quale quest’ultimo ha inflitto, a carico del calciatore Sauchella Angelo, la squalifica fino all’1.09.2015 (sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 76 del 6.03.2014), in quanto lo stesso, a fine gara, si toglieva la maglietta, al solo intento di non farsi identificare, colpendo poi, con i tacchetti della scarpa, la caviglia dell’arbitro e, successivamente, colpendolo con uno schiaffo alla nuca. La tesi difensiva della società reclamante si basa sul fatto che il calciatore Sauchella Angelo non poteva essere l’autore dei fatti contestati, in quanto, sostituito al 20’ del secondo tempo, avrebbe abbandonato il terreno di giuoco. Ascoltato il direttore di gara nella riunione del 6 ottobre scorso, lo stesso ha dichiarato, a questa Corte, che, con certezza assoluta, poteva affermare che lo schiaffo sulla nuca lo aveva ricevuto dal calciatore Sauchella, in quanto, girandosi dopo il colpo, lo vedeva ritirare il braccio. L’arbitro, inoltre, ha dichiarato, che lo schiaffo ricevuto è stato di lieve entità e senza conseguenze, nonché di ritenere di non addebitare la responsabilità dei calci al nominato calciatore Sauchella Angelo. Alla luce delle dichiarazioni da parte del direttore di gara, in sede di audizione presso questo Collegio, che palesemente ridimensionano gli addebiti a carico del calciatore Sauchella Angelo, deve essere ridotta la squalifica inflittagli dal Giudice di prime cure. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Polisportiva Azzurra Paupisi, di ridurre al 9.11.2014 l’impugnata sanzione a carico del calciatore Sauchella Angelo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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