F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/TFN del 15 Dicembre 2014 . (45) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO FERRERO (Presidente della Società UC Sampdoria Spa), Società UC SAMPDORIA Spa – (nota n. 3115/140 pf13-14 SP/SS/blp del 10.11.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/TFN del 15 Dicembre 2014 . (45) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO FERRERO (Presidente della Società UC Sampdoria Spa), Società UC SAMPDORIA Spa - (nota n. 3115/140 pf13-14 SP/SS/blp del 10.11.2014). Il Procuratore federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare, Massimo Ferrero, Presidente della Società UC Sampdoria Spa ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, art. 5, comma 1, art. 11, comma 1, del CGS per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità esprimendo pubblicamente durante la trasmissione televisiva Stadio Sprint, dichiarazioni lesive e offensive nei confronti di Erick Thohir, Presidente della Società FC Internazionale Milano Spa riportate dai quotidiani nazionali, e comunque tenendo comportamenti discriminatori verso lo stesso in ragione della sua origine etnica; ha deferito inoltre la Società UC Sampdoria Spa a titolo di responsabilità diretta e concorrente ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, e 11, comma 4, del CGS per la violazione ascritta al proprio Presidente Massimo Ferrero. Il difensore dei deferiti ha fatto pervenire memoria con la quale chiede il proscioglimento dei propri assistiti. Alla riunione del 11/12/2014 il rappresentante della Procura federale ha chiesto l’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione ed € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda per Massimo Ferrero e dell’ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) per la Sampdoria. Il difensore dei deferiti si è riportato alla propria memoria ed ha insistito per il proscioglimento dei propri assistiti. Il Presidente Massimo Ferrero ha reso dichiarazioni negando recisamente qualsiasi intenzione offensiva nei confronti del Presidente Thohir. Il fatto storico per il quale si procede è pacifico. Durante la trasmissione televisiva in onda in data 26.10.2014 su Rai 2 “Stadio Sprint”, il Presidente Ferrero rendeva dichiarazioni (riportate dai principali organi di stampa in data 27.10.2014) riguardanti la persona di Erick Thohir, Presidente della FC Internazionale Milano Spa. Sul Corriere dello Sport del 27.10.2014, pag.17 così vengono riportate tali dichiarazioni: “E’ ingiusto che Moratti sia stato trattato così e sono molto dispiaciuto per lui. Io glielo avevo detto: caccia quel filippino...” e inoltre “Thohir è venuto dall’Indonesia per insultare un emblema del calcio. A Thohir voglio bene, ma non mi deve toccare Moratti”. Su La Repubblica del 27.10.2014, a pag. 38: “Penso che Moratti sia un grande uomo, ho avuto modo di conoscerlo al telefono ogni tanto lo sento e mi sembra ingiusto che sia stato trattato così, perché ha dato tanto al calcio italiano. Io glielo avevo detto: caccia via quel filippino” e ancora “E’ venuto dall’Indonesia per insultare un emblema del calcio io a Thohir voglio bene, ma non mi deve toccare Moratti. Doveva difenderlo. Al posto di Moratti gli avrei dato due pizzicotti”. Infine sulla Gazzetta dello sport del 27.10.2014, pag.17: “E’ ingiusto che Moratti sia stato trattato così, sono molto dispiaciuto per lui. Io glielo avevo detto: caccia quel filippino, che l’hai preso a fa’? e inoltre “E’ venuto dall’Indonesia per insultare un emblema del calcio. A Thohir voglio bene, ma non mi deve toccare Moratti”. Tali dichiarazioni, peraltro riportate su supporto informatico prodotto in atti, non sono state mai smentite dal Ferrero e, anzi, sono state da lui confermate nel corso dell’audizione tenutasi dinnanzi la Procura Federale in data 5/11/2014 su richiesta del deferito nonché nella memoria difensiva versata in atti. Anche in riunione il Ferrero ha ammesso di aver pronunciato le frasi sopra riportate dandone però un’interpretazione diversa da quella della Procura federale. Si tratta quindi di valutare se tali dichiarazioni configurino l’illecito disciplinare contestato e in particolare la violazione di cui all’art. 11 CGS o se invece, come sostengono i deferiti, si tratti solo di un’attestazione di stima verso il precedente Presidente dell’Inter Massimo Moratti, priva di qualsiasi connotazione offensiva o discriminatoria nei confronti di Erick Thohir. Contrariamente a quanto sostenuto dai deferiti sostantivare l’aggettivo che riflette la provenienza etnica di una persona ed apostrofare quest’ultima in tal modo, con evidente atteggiamento di scherno e dileggio, costituisce offesa, che si connota, per giunta, di chiaro intento di discriminazione, ed è quindi contrario ai principi di lealtà e correttezza che devono ispirare l’attività sportiva. Nelle dichiarazioni rese nello specifico dal Ferrero l’espressione “filippino” sottintende chiaramente non solo un riferimento razziale ma anche il richiamo a ruoli sociali subalterni svolti da lavoratori di tale nazionalità. Ciò appare evidente non solo dal tono complessivo delle dichiarazioni in questione, ma anche dall’invito “caccia quel filippino” e dalla domanda “che lo hai preso a fa?”. Nell’audizione del 5/11/2014 il Ferrero fa espresso riferimento a due lavoratori domestici filippini al suo servizio. É poco credibile che il Ferrero, presidente di una Società di serie A non conoscesse la vera nazionalità del collega Thohir, pubblicata da mesi con grande risalto sulla stampa e perfettamente nota ad ogni appassionato di calcio. In ogni caso appellarlo “filippino” e invitare a “cacciarlo” aveva un intento e un oggettivo contenuto di scherno e di offensiva irrisione. Poco importa quale fosse la finalità ultima del Ferrero, sta di fatto che tale finalità è stata perseguita con modalità che collidono coi principi tutelati dalla norma disciplinare contestata. L’espressione “filippino” appare pronunciata con un chiaro intento dispregiativo, di dileggio e discriminatorio così come tutto il senso generale delle dichiarazioni del Ferrero. Sussiste la circostanza di cui all’art.11 comma 1 CGS in quanto lo scherno, la denigrazione e l’offesa hanno connotazioni di discriminazione razziale o quanto meno legate alla nazionalità. Pertanto l’illecito disciplinare contestato deve ritenersi realizzato. La Società UC Sampdoria Spa risponde a titolo di responsabilità diretta e concorrente ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, e 11, comma 4, del CGS per la violazione ascritta al proprio Presidente. In ordine all’entità della sanzione da irrogare va considerato che il Ferrero ha cercato con immediatezza di fare ammenda delle proprie improvvide dichiarazioni, correggendo in qualche modo il tiro e inviando una lettera di scuse al Presidente Thohir, scuse accettate dall’offeso. L’art. 16 del CGS prevede che gli Organi di giustizia federali stabiliscano la misura delle sanzioni disciplinari da irrogare, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti ed attenuanti. La normativa disciplinare non prevede espressamente circostanze attenuanti e aggravanti tipiche, fatta eccezione per l’art. 24 CGS. Spetta quindi all’Organo giudicante il potere di valutare se nei fatti contestati concorrano elementi da valutare a favore o a carico dell’incolpato e se tali elementi incidano sulla congruità della pena da irrogare in concreto. Questo Tribunale ritiene che la suindicata condotta del Ferrero costituisca circostanza attenuante da valutare positivamente ai fini di una riduzione della sanzione che nello specifico, tenuto conto dell’art. 11 comma 2 CGS, può essere limitata a quella di cui al dispositivo. P.Q.M. Infligge a Massimo Ferrero la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione ed € 10.000,00 (€ diecimila/00) di ammenda e alla Società UC Sampdoria la sanzione di € 35.000,00 (€ trentacinquemila/00) di ammenda.
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