F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/TFN del 15 Dicembre 2014 . (48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO MAMMARELLA (Calciatore tesserato per la Società SSD Acquaesapone C/5 Srl), FABRIZIO IANNACOLI (Presidente della Società ASD Pescara C/5), Società ASD PESCARA C/5 – (nota n. 3390/117 pf13-14 GT/dl del 17.11.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/TFN del 15 Dicembre 2014 . (48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO MAMMARELLA (Calciatore tesserato per la Società SSD Acquaesapone C/5 Srl), FABRIZIO IANNACOLI (Presidente della Società ASD Pescara C/5), Società ASD PESCARA C/5 - (nota n. 3390/117 pf13-14 GT/dl del 17.11.2014). Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, visto l’accordo ex art. 23 CGS, raggiunto tra i deferiti e la Procura federale, in merito all’applicazione di sanzione nei confronti degli stessi; visto che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della Stessa a norma dell’art. 23 CGS; ritenuta l’opportunità di sospendere l’intero procedimento; sospende in attesa degli ulteriori adempimenti da parte della Procura federale. La suddetta ordinanza viene notificata in riunione alle parti presenti.
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