F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025/TFN del 18 Dicembre 2014 (35) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DUILIO PETRARCA (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC – (nota n. 2744/1129pf13-14/AM/ma del 30.10.2013). (50) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DUILIO PETRARCA (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC – (nota n. 3602/1130 pf13-14 AM/ma del 24.11.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025/TFN del 18 Dicembre 2014
(35) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DUILIO PETRARCA (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC - (nota n. 2744/1129pf13-14/AM/ma del 30.10.2013).
(50) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DUILIO PETRARCA (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC - (nota n. 3602/1130 pf13-14 AM/ma del 24.11.2014).
Con atto del 30 ottobre 2014, la Procura federale deferiva il Signor Duilio Petrarca, nella sua qualità – all’epoca dei fatti - di Presidente e legale rappresentante della società ASD Isernia FC, per la violazione - indicata specificamente in parte motiva - dell'art.1 bis, comma 1, del CGS vigente all’epoca (oggi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS) in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF ed all’art.8, comma 9 , del CGS, vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 8, comma 9, del CGS), per aver disatteso l’obbligo di effettuare il pagamento così come disposto dalla C.A.E. e al conseguente invio della relativa liberatoria nel termine prescritto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF; Con ulteriore atto del 24 novembre 2014, la Procura Federale deferiva il Signor Duilio Petrarca, nella sua qualità – all’epoca dei fatti - di Presidente e legale rappresentante della società ASD Isernia FC, per la violazione - indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente all’epoca (oggi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS) in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF ed all’art. 8, comma 9 , del CGS, vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 8, comma 9, del CGS), per aver disatteso l’obbligo di effettuare il pagamento così come disposto dalla C.A.E. e al conseguente invio della relativa liberatoria nel termine prescritto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF; Preliminarmente questo Tribunale Federale Nazionale, Sez. disciplinare: vista l’istanza avanzata dalla difesa della Società deferita, di riunione dei suddetti procedimenti, per ragioni di connessione soggettiva; preso atto della non opposizione della Procura federale; dispone la riunione dei citati procedimenti. Considerato che la Società ASD Isernia FC non ha dato esecuzione, nel termini di trenta giorni contemplato dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, al pagamento, in favore del calciatore Fazio Albino, degli emolumenti derivanti dall’accordo economico per la stagione sportiva 2012/2013, in esecuzione di quanto accertato e disposto dalla Commissione Accordi Economici in data 20.05.2014 (prot.105/CAE), decisione questa comunicata alla Società con raccomandata 20.05.2014; considerato che la Società ASD Isernia FC non ha dato esecuzione, nel termini di trenta giorni contemplato dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, al pagamento, in favore del calciatore Iaboni Armando, degli emolumenti derivanti dall’accordo economico per la stagione sportiva 2012/2013, in esecuzione di quanto accertato e disposto dalla Commissione Accordi Economici in data 20.05.2014 (prot.104/CAE), decisione questa comunicata alla Società con raccomandata 20.05.2014; ritenuto che a tali violazioni consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS) della Società ASD Isernia FC, alla quale apparteneva il deferito Signor Duilio Petrarca al momento della commissione del fatto; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per I'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Duilio Petrarca, della sanzione dell'inibizione di anni 1 (uno) (mesi sei per ogni violazione) e, alla Società, della sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) punti in classifica (un punto per ogni violazione), da scontarsi nella corrente stagione sportiva; considerato che l’applicazione dell’istituto della continuazione, invocata dalla difesa della Società deferita, non può trovare accoglimento, nel segno della consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia Federale (da ultimo Com. Uff. nn. 252 e 301 CGF s.s. 2013/2014); rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue Ie richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui sono imputabili le violazioni, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS; P Q M Infligge al Signor Duilio Petrarca, I'inibizione di anni 1 (uno) e, alla Società ASD Isernia FC, la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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