F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025/TFN del 18 Dicembre 2014 (406) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SEBASTIANO PALMINTERI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD P. Ribera 1954), Società ASD P. RIBERA 1954 – (nota n. 7675/770pf13-14/LG/AM/dl del 23.6.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025/TFN del 18 Dicembre 2014
(406) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SEBASTIANO PALMINTERI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD P. Ribera 1954), Società ASD P. RIBERA 1954 - (nota n. 7675/770pf13-14/LG/AM/dl del 23.6.2014).
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,rilevato che, con atto del 24 giugno 2014, la Procura Federale ha deferito il Signor Sebastiano Palminteri, nella sua qualità – all’epoca dei fatti - di Presidente e legale rappresentante della società ASD P. Ribera 1954, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell'art.10, comma 3 bis, CGS, in relazione ai punti 1, 3 e 8 del Comunicato Ufficiale n.168 del 21 maggio 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale Serie D, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS; rilevato che Ie richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, il comportamento contestato; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine dell’12 luglio 2013, ore 14,00, del verbale di assemblea concernente l’attribuzione delle cariche sociali (punto 1), del versamento a saldo iscrizione (punto 3) e della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco conforme ai regolamenti FIGC/LND (punto 8 del citato CU 168/2013); rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Sebastiano Palminteri, della sanzione dell'inibizione per giorni 30 (trenta) e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00); considerato che quanto sostenuto dal Sig. Palminteri, con sua lettera del 5.8.2014, di essersi dimesso dalla carica di Presidente della Società ASD P. Ribera 1954, sin dal 2.5.2013, non ha trovato riscontro negli atti ufficiali della FIGC; rilevato che la Società deferita ha omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenuto che la sanzione edittale prevista per il legale rappresentante della Società si adegua nel caso di specie in giorni 50 (cinquanta); ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. Infligge al Signor Sebastiano Palminteri, I'inibizione di giorni 50 (cinquanta) e, alla Società ASD P. Ribera 1954, I'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).
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