F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025/TFN del 18 Dicembre 2014 (53) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: JULIO CESAR CHALO (Calciatore della Società SSD Avis Pleiade Policoro Srl), VINCENZO ALVARENZ (Dirigente con poteri di rappresentanza della Società SSD Avis Pleiade Policoro Srl), Società SSD AVIS PLEIADE POLICORO Srl – (nota n. 3735/842 pf13-14 MS/vdb del 27.11.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025/TFN del 18 Dicembre 2014
(53) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: JULIO CESAR CHALO (Calciatore della Società SSD Avis Pleiade Policoro Srl), VINCENZO ALVARENZ (Dirigente con poteri di rappresentanza della Società SSD Avis Pleiade Policoro Srl), Società SSD AVIS PLEIADE POLICORO Srl - (nota n. 3735/842 pf13-14 MS/vdb del 27.11.2014).
Con provvedimento del 27 novembre 2014, il Procuratore Federale Aggiunto, all'esito dell'esame della nota pervenuta da parte del Segretario della LND -Divisione Calcio a 5- relativamente ad un'asserita irregolare partecipazione del calciatore Sig. Chalo Julio Cesar tra le fila dell'SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l. in occasione della disputa della gara contro l’Acquedotto Calcio a 5 in data 11 febbraio 2014, valevole per il triangolare di Coppa Italia Calcio a 5 Serie B, ha deferito, in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte e meglio individuate in seno all'atto di deferimento, il predetto calciatore, il Sig. Vincenzo Alvarenz, dirigente della SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l., nonché, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, CGS, l’indicata compagine societaria. Nei termini assegnati nessuno dei deferiti ha fatto pervenire propria memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Perugini, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi dei soggetti sottoposti all'odierno procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: 1 (una) giornata di squalifica a carico del Sig. Chalo Julio Cesar; 1 (uno) mese di inibizione a carico del Sig. Vincenzo Alvarenz; 600,00 (€ seicento/00) di ammenda oltre a 1 (uno) punto di penalizzazione, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, a carico della SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l. Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. disciplinare -, esaminati gli atti, osserva quanto segue. Il deferimento trae sostanzialmente origine dalla richiamata nota trasmessa dal Segretario della LND - Divisione Calcio a 5 -, in base alla quale veniva segnalato l'irregolare impiego, da parte della SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l., del calciatore Sig. Chalo Julio Cesar in
occasione della disputa della gara Acquedotto Calcio a 5-SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l., valevole per la Coppa Italia Calcio a 5 Serie B, stagione sportiva 2013/2014). In capo al predetto calciatore, infatti, residuava la sanzione di una giornata di squalifica comminata dal Giudice Sportivo c/o la LND -Divisione Calcio a 5- con riferimento alla competizione di Coppa Italia Calcio a 5 Serie B relativa alla stagione sportiva 2012/2013 (cfr. CU n. 581 del 25 marzo 2013 in atti). Invero, alla luce delle risultanze probatorie acquisite dall’organo federale inquirente, la violazione disciplinare contestata nei riguardi dell’atleta tesserato in forza alla SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l. è di tutta evidenza. Al riguardo, impregiudicato il principio di natura generale in base al quale i tesserati devono scontare le sanzioni nell’ambito della competizione in cui siano state irrogate (c.d. principio di separatezza delle competizioni), soccorre, in particolare, l’art. 22, comma 6, CGS, che espressamente prescrive: “Le squalifiche che non possono essere scontate in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”. Ciò posto, con riferimento al caso di specie, risulta comprovato per tabulas che il Sig. Chalo Julio Cesar, attinto dalla sanzione della squalifica per una giornata nell’ambito della competizione della Coppa Italia Calcio a 5 Serie B, disputata nella stagione sportiva 2012/2013, in occasione della gara Acquedotto Calcio a 5-SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l., valevole per la Coppa Italia Calcio a 5 Serie B, stagione sportiva 2013/2014, non aveva ancora scontato detta sanzione. Ne discende che il calciatore deferito si è reso pacificamente responsabile della violazione disciplinare ascritta nei suoi riguardi, al pari, del resto, del dirigente della SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l., Sig. Alvarenz, il quale, in ragione di quanto osservato, procedendo alla rituale sottoscrizione della distinta di gara in occasione della disputa del suindicato incontro di Coppa Italia Calcio a 5 Serie B (stagione sportiva 2013/2014), ha falsamente dichiarato e certificato la regolare partecipazione del Sig. Chalo Julio Cesar. Alle responsabilità disciplinari ascritte riconducibili ai predetti soggetti, consegue, inevitabilmente, in via oggettiva, anche quella della SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale FIGC - Sez. disciplinare -, in accoglimento del deferimento, infligge: - 1 (una) giornata di squalifica a carico del Sig. Chalo Julio Cesar, da scontarsi nell’ambito della competizione della Coppa Italia Calcio a 5; - 1 (uno) mese di inibizione a carico del Sig. Vincenzo Alvarenz; - € 600,00 (seicento/00) di ammenda oltre a 1 (uno) punto di penalizzazione, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nel Campionato di competenza a carico della SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l.
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