F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CSA del 13 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CSA del 09 Gennaio 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO A.S.D. POL. CALCIO BUDONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CERBONE RAFFAELE SEGUITO GARA POL. CALCIO BUDONI/SELARGIUS CALCIO DEL 9.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 48 del 12.11.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CSA del 13 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CSA del 09 Gennaio 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO A.S.D. POL. CALCIO BUDONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CERBONE RAFFAELE SEGUITO GARA POL. CALCIO BUDONI/SELARGIUS CALCIO DEL 9.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 48 del 12.11.2014) Al termine della gara A.S.D. Polisportiva Calcio Budoni/Selargius Calcio del 9.11.2014 del Campionato Nazionale Serie D, Girone G, disputata a Budoni (OT), la A.S.D. Polisportiva Calcio Budoni proponeva rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara all’allenatore Raffaele Cerbone comminata dal Giudice Sportivo. Il competente Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale adottava la sanzione di cui sopra, con delibera Com. Uff. n. 48 del 12.11.2014. Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti dell’allenatore Raffaele Cerbone “per avere protestato nei confronti di un assistente arbitrale con espressione irriguardosa accompagnata da plateali gesti delle braccia”. Avverso il suddetto provvedimento, la società A.S.D. Polisportiva Calcio Budoni ha proposto appello alla C.G.F. chiedendo che la sanzione venga rivisitata nei confronti del vero responsabile delle espressioni irriguardose, indicato dalla stessa società nella persona del dirigente Sig. Sandro Domenico Mereu. L’appello va rigettato. L’allenatore Sig. Raffaele Cerbone, infatti, così come refertato dall’assistente dell’Arbitro, al 40’ del secondo tempo in seguito ad una segnalazione dell’assistente arbitrale si rivolgeva allo stesso con frasi ingiuriose accompagnate da gesti plateali delle braccia. Peraltro lo stesso ricorso risulta essere del tutto carente di motivazione. La squalifica comminata di 2 giornate effettive di gara può considerarsi equa per la gravità del fatto. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Pol. Calcio Budoni di Budoni (Oristano). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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