F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008/CFA del 17 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CFA del 13 Gennaio 2015 e su www.figc.it 3) RICORSO CALC. FARO’ GAETANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA ECONOMICA SORTA CON LA SOCIETA’ POL. DIL. COMPRENSORIO NORMANNO (Delibera Commissione Accordi Economici Com. Uff. 174 del 23/04/2014) (Delibera della Commissione Vertenze Economiche Com. Uff. n. 23/d del 17/06/2014)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008/CFA del 17 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CFA del 13 Gennaio 2015 e su www.figc.it 3) RICORSO CALC. FARO’ GAETANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA ECONOMICA SORTA CON LA SOCIETA’ POL. DIL. COMPRENSORIO NORMANNO (Delibera Commissione Accordi Economici Com. Uff. 174 del 23/04/2014) (Delibera della Commissione Vertenze Economiche Com. Uff. n. 23/d del 17/06/2014) Il Calciatore signor Farò Gaetano il 20 giugno 2014 preannuncia reclamo avverso la decisione della Commissione Vertenze Economiche della controversia sorta con la società Pol. Dil. Comprensorio Normanno con richiesta di copia degli atti (Delibera Commissione Accordi Economici – Com. uff. 174 del 23 aprile 2014) (Delibera della Commissione Vertenze Economiche Com. Uff. 23/d del 17 giugno 2014). Il 23.6.2014 questa Corte con comunicazione del 4.9.2014 li trasmetteva al ricorrente, con l’avvertenza che, ai sensi dell’art. 37 comma 1 lettera a) C.G.S., “i motivi di reclamo debbono pervenire entro il termine perentorio di giorni sette dalla data di ricezione della comunicazione medesima e con l’invio degli stessi alla controparte”. Non essendovi stata la presentazione dei (preannunciati) motivi di reclamo, il procedimento non può dirsi instaurato innanzi a questa Corte di Giustizia Federale, con conseguente declaratoria di inammissibilità del preannunciato reclamo. Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Farò Gaetano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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