F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CSA del 14 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 12.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/CESENA DEL 29.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 75 del 31.10.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CSA del 14 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it
3. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 12.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/CESENA DEL 29.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 75 del 31.10.2014)
Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 75 del 31.10.2014, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha applicato nei confronti dell’A.S. Roma S.p.A. (di seguito anche Roma) la sanzione di € 12.000,00 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva “per aver un componente della panchina aggiuntiva, nel corso del primo tempo, fatto uso reiteratamente di un’apparecchiatura ricetrasmittente (regola n. 4 del regolamento del giuoco del calcio), con recidiva reiterata; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale”. Segnatamente dal rapporto dei collaborati della Procura Federale relativo alla gara Roma/Cesena del 29.10.2014 si evince che “il collaboratore tecnico Fichaux Claude – inserito nella lista della panchina aggiuntiva – durante il primo tempo si sedeva nella panchina e ai minuti 11° e 39° del primo tempo utilizzava un Walkie Talkie. Durante il primo tempo l’allenatore in seconda Lampard non era seduto in panchina”. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la Roma, all’uopo contestando l’applicazione della norma qui in rilievo in ragione della mancata identificazione del secondo soggetto impegnato nella comunicazione radio; inoltre, non risulterebbe individuato il genus cui apparterrebbe la sanzione in argomento atteso che la Procura Federale avrebbe notiziato la società ricorrente del proposito di promuovere l’azione disciplinare per la violazione della regola n. 4 del Regolamento del giuoco di calcio. Infine, lamenta la sproporzione della sanzione applicata rispetto agli addebiti anche in considerazione della richiesta di chiarimenti avanzata fin dal 16.9.2013 e mai riscontrata dagli organi federali. Sulla scorta del descritto costrutto giuridico, la reclamante ha, quindi, concluso per l’annullamento ovvero, in via subordinata, per una riduzione della sanzione applicata. Analoghe conclusioni sono state rassegnate dalla reclamante all’esito della discussione nel corso della quale ha, però, anzitutto, chiesto la sospensione del procedimento in attesa di un riscontro all’istanza di chiarimenti sopra richiamata. Il reclamo è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito indicati. In via preliminare, va, anzitutto, disattesa la richiesta di sospensione del presente procedimento avanzata dalla società reclamante nel corso dell’odierna riunione in ragione del fatto che sarebbe tuttora rimasta priva di riscontro la richiesta di chiarimenti avanzata, fin dal 16.9.2013, alla Lega, alla FIGC, all’AIA ed alla Procura Federale sull’applicazione della regola n. 4 del Regolamento del giuoco di calcio, qui in rilievo. Ed, invero, la mera pendenza della suddetta istanza non genera di per sé, e con la pretesa automaticità, alcun vincolo di pregiudizialità sulla res iudicanda essendo l’interpretazione dell’ordinamento endofederale rimessa agli organi di giustizia sportiva che, peraltro, sul punto si sono già pronunciati. Ed, invero, mette conto evidenziare che, con decisione resa pubblica mediante c.u. n° 338/CGF, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, la Corte di Giustizia federale ha chiaramente evidenziato la natura illecita delle condotte in addebito, all’uopo precisando che: - “..la declinazione applicativa della regola 4 del gioco del calcio (riferita
all’equipaggiamento), nella sezione relativa alla “interpretazione delle regole di gioco e linee guida per arbitri”, pone in evidenza il seguente precetto “l’uso di sistemi elettronici di comunicazione tra calciatori e/o lo staff tecnico non è consentito”; - “..avuto riguardo allo stesso chiaro valore semantico della divisata regula iuris, è inevitabile concludere nel senso che le condotte in addebito – il cui comune denominatore è giustappunto dato dall’utilizzo di apparecchiature ricetrasmittenti – si pongano in rapporto di distonia con il richiamato divieto”; - “… la suddetta disposizione può ascriversi armonicamente nel solco tracciato dalla circolare FIFA n. 1032 del 31.3.2012 in cui, aggiornando la disciplina esistente, si precisava, dando atto delle nuove prescrizioni dell’IFAB, che “the use of elettronic communication systems between players and/or technical staff is not permitted”; - “.. il significato e la vincolatività del precetto in commento sono stati fatti oggetto di apposita circolare n. 14 del 12 agosto 2013, con la quale la Lega ha giustappunto richiamato l’attenzione delle società della L.N.P. Serie A sul divieto all’utilizzo di sistemi di comunicazione elettronica rinveniente dalle sopra richiamate prescrizioni, regola che patisce eccezione nel solo caso di utilizzo di walkie – talkie tra il medico inserito nella distinta di gara e i componenti della panchina quando un calciatore viene curato sul campo”. Del pari, ed in aderenza all’indirizzo già espresso nel richiamato decisum, che sul punto faceva rinvio ad altro precedente della CGF (Com. Uff. n. 243/CGF), non residuano dubbi sulla piena legittimazione dei collaboratori della Procura federale a rilevare i fatti in addebito siccome riferibili a componenti dello staff tecnico della squadra, che, quindi, non è possibile ritenere “in gioco”, e come tali, dunque, non ricadenti nella sfera di competenza esclusiva degli Ufficiali di gara. Si è, dunque, efficacemente evidenziato che “..in siffatte evenienze, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, C.G.S., si riespande la dignità di fonte di prova (concorrente con quella degli Ufficiali di gara) del referto dei collaboratori della Procura Federale. Ne discende che tanto il rapporto degli Ufficiali di gara che quello del collaboratore della Procura federale possono ritualmente veicolare nell’ambito del relativo procedimento la conoscenza di fatti suscettivi di apprezzamento disciplinare da parte del Giudice Sportivo”. A fronte di quanto fin qui evidenziato si rivelano manifestamente infondate le residue osservazioni censore e articolate nel mezzo qui in esame. Ed, invero, alcun rilievo assume nel caso di specie l’omessa identificazione del secondo soggetto in collegamento radio potendosi agevolmente inferire dalla complessiva disamina delle circostanze del caso concreto – attraverso il ricorso alla prova cd. logica – la sua appartenenza allo staff tecnico della Roma. E’ sufficiente, a tal riguardo, contestualizzare i fatti in addebito rapportandoli, da un lato, alla stessa più volte menzionata istanza con la quale la reclamante rappresentava l’intenzione di avvalersi di ricetrasmittenti onde favorire lo scambio di informazioni tecnico – tattiche tra personale dello staff tecnico seduto in panchina e collaboratori collocati in tribuna e, dall’altro, a tutti i precedenti specifici fin qui accertati a carico di tesserati della Roma. D’altro canto, nemmeno può essere sottaciuto come ulteriore elemento sintomatico che, giusta quanto si evince dal rapporto dei collaboratori federali, “ durante il primo tempo l’allenatore in seconda Federic Bompard non era seduto in panchina” e che la reclamante non ha saputo offrire una spiegazione alternativa plausibile sulle ragioni dell’utilizzo della ricetrasmittente da parte del collaboratore tecnico Fichaux Claude. Inconferente, ai fini qui in esame, è, poi, il dato relativo all’indagine avviata dalla Procura Federale nei confronti di alcuni tesserati della Roma per condotte analoghe a quelle qui in rilievo, non potendo tale circostanza evidentemente interferire con lo sviluppo e la definizione del presente procedimento. Di contro, vanno condivise le doglianze attoree articolate in relazione all’entità della sanzione applicata che, a giudizio di questa Corte, non può ritenersi proporzionata ai fatti addebitati. Ed, invero, pur tenendo conto della contestata recidiva reiterata, la sanzione qui in rilievo, avuto riguardo al complessivo disvalore della condotta accertata, può essere ridotta alla metà e quindi contenuta in € 6.000 (seimila/00) di ammenda, ovvero nella misura doppia rispetto alle condanne irrogate precedentemente da questa Corte per fattispecie analoghe. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va accolto nei limiti suindicati e, per l’effetto, s’impone la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roma S.p.A. di Roma, riduce la sanzione inflitta all’ammenda di € 6.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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