F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CSA del 14 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. STANKOVIC DEJAN SEGUITO GARA PALERMO/UDINESE DEL 9.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 80 del 10.11.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CSA del 14 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it
4. RICORSO UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. STANKOVIC DEJAN SEGUITO GARA PALERMO/UDINESE DEL 9.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 80 del 10.11.2014)
La società Udinese Calcio S.p.A., con comunicazione dell’11.11.2014, ha preannunciato reclamo, con contestuale richiesta di copia degli atti ufficiali di gara, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, pubblicata su Com. Uff. n. 80 del 10.10.2014, con la quale, in relazione alla gara Palermo/Udinese disputata il 9.11.2014, era stata inflitta al Sig. Stankovic Dejan la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara “per avere, al 22° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale rivolgendo un’espressione ingiuriosa al Direttore di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”. Ricevuta in data 11.11.2014 dalla Segreteria della Corte sportiva d’appello la documentazione richiesta, la reclamante, con atto del 12.11.2014, ha trasmesso i motivi del proprio reclamo. Sostiene la società che il comportamento tenuto dallo Stankovic non integrerebbe l’ipotesi della condotta ingiuriosa nei confronti degli ufficiali di gara dal momento che non sarebbe possibile individuare proprio nel direttore di gara il destinatario della frase proferita dallo Stankovic e registrata dal quarto ufficiale nel proprio rapporto; frase che, in ogni caso, non avrebbe un particolare contenuto ingiurioso ma rappresenterebbe piuttosto una vivace espressione di dissenso nei confronti dell’operato (probabilmente) di un proprio calciatore. Sostiene infatti la società che la conclusione secondo cui lo Stankovic abbia “inteso rivolgere la frase ingiuriosa all’indirizzo dell’arbitro è solo frutto di una deduzione, peraltro non giustificata da idonei elementi fattuali, del Giudice Sportivo, atteso che il rapporto in oggetto (rapporto redatto dal quarto ufficiale, Sig. Barbirati Marco, n.d.r.) non reca alcuna indicazione in tal senso, neanche per implicito o per relationem”. L’Udinese ha quindi chiesto, in via principale, l’annullamento della sanzione e, in via subordinata, la commutazione della sanzione inflitta in un’ammenda. La Corte ritiene che il reclamo sia parzialmente fondato e che, per le ragioni che seguono, possa essere accolta la domanda proposta in via subordinata dalla società Udinese. Ed, infatti, la Corte, esaminati gli atti e consultato telefonicamente il quarto ufficiale, ritiene di non dovere condividere la ricostruzione dalla quale sembra muovere il provvedimento del Giudice sportivo impugnato. Ed infatti, se, da una parte, è certo che l’arbitro non abbia percepito direttamente la frase in questione (dal momento che il provvedimento di allontanamento dal campo venne dal medesimo adottato in conseguenza della segnalazione del quarto ufficiale), dall’altra, il quarto ufficiale, ascoltato telefonicamente, ha chiarito che le parole in questione vennero pronunciate dallo Stankovic rivolgendosi all’allenatore della propria squadra, Sig. Stramaccioni. Non trova quindi riscontro negli atti la conclusione alla quale giunge il Giudice sportivo, sulla base del solo esame documentale, secondo la quale l’espressione, dal contenuto astrattamente offensivo, sarebbe stata rivolta direttamente nei confronti del direttore dei gara. Rimane comunque il fatto che la frase pronunciata dallo Stankovic, nel contesto temporale e fattuale nel quale si colloca (mentre si trovava in panchina nel pieno svolgimento della gara, frase pronunciata immediatamente dopo una decisione dell’arbitro), rappresenti un atteggiamento scomposto e non corretto dello Stankovic stesso che può essere adeguatamente sanzionato con la misura afflittiva più lieve dell’ammenda. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Udinese Calcio S.p.A. di Udine, commuta la sanzione inflitta al sig. Stankovic Dejan, nell’ammenda di € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CSA del 14 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. STANKOVIC DEJAN SEGUITO GARA PALERMO/UDINESE DEL 9.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 80 del 10.11.2014)"