F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/CSA del 05 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DELFINO PESCARA 1936 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PUCINO RAFFAELE SEGUITO GARA MODENA/DELFINO PESCARA DEL 22.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 50 del 25.11.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/CSA del 05 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO DELFINO PESCARA 1936 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PUCINO RAFFAELE SEGUITO GARA MODENA/DELFINO PESCARA DEL 22.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 50 del 25.11.2014)
Con reclamo ritualmente proposto la Società Delfino Pescara 1936 S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 50 del 25.11.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha irrogato al calciatore Pucino Raffaele la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere al 31° del secondo tempo, colpito volontariamente con un pugno al volto un avversario”. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito un non corretto inquadramento giuridico dei fatti sulla scelta sanzionatoria non sussistendo i presupposti di condotta violenta, escludendo conseguenze dannose e/o di altra natura in capo all'avversario nel tentativo di portargli via il pallone dopo la segnatura della rete del 1-0, così come rappresentato nel referto arbitrale. Volontarietà del gesto che, quindi, non sarebbe finalizzata a lederne l'integrità fisica. Rileva, pertanto, che la sanzione inflitta in prime cure, altamente sproporzionata ed iniqua, doveva essere, all'uopo, ricondotta e qualificata come condotta gravemente antisportiva sanzionabile ex art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S.. A supporto della tesi difensiva esplicitata ha richiamato, in fattispecie di “manata al volto” una decisione di questa Corte (Com. Uff. n. 018 del 12.11.2014 – n. 019 del 12.11.2014). Dolendosi, inoltre, del fatto che il Giudice Sportivo non aveva tenuto conto, in capo al Pucino, di mancanza di precedenti di condotta violenta e/o gravemente antisportiva. Ha, quindi, concluso chiedendo, previo accertamento della corretta qualificazione del gesto così come sanzionato, di circoscrivere la squalifica nei limiti del pre-sofferto ed in via gradata, in carenza dei presupposti di cui all'art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., la riduzione della stessa a 2 giornate effettive di gara e/o nel minimo ritenuto di giustizia. In via istruttoria ha richiesto concedersi l'ingresso della prova televisiva disponendo, pertanto, l'acquisizione del filmato della gara Modena/Pescara del Campionato di Serie B disputata il 22.11.2014. Alla seduta del 5.12.2014 tenutasi davanti alla Corte Sportiva D'Appello Nazionale – Sezione 1a – è comparso il difensore della reclamante che ha illustrato, argomentando con dovizia, i motivi scritti concludendo in conformità. Il reclamo è tuttavia infondato e non può essere accolto. Rileva preliminarmente questa Corte l'inammissibilità circa la richiesta di acquisizione del filmato della gara Modena/Pescara del 22.11.2014 non sussistendo l'ipotesi prevista dall'art. 35, comma 1 – 1.2, C.G.S.. Le esplicitate difese della reclamante non colgono inoltre nel segno atteso che la refertazione dell'Arbitro evidenzia, senza possibilità di dubbio e/o equivoco, che il Pucino “colpiva volontariamente con un pugno al volto un giocatore avversario”. Gesto, questo, naturalmente violento che ontologicamente è idoneo a causare conseguenze lesive a prescindere che le stesse non si siano, nel caso di specie, concretizzate. La portata del gesto è stata confermata dal direttore di gara, appositamente interpellato, che ne ha confermato volontarietà, violenza e gratuità. Congrua, pertanto, appare la sanzione disciplinare inflitta in prime cure in conseguenza della condotta violenta e volontaria realizzata dal Pucino. Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Delfino Pescara 1936 di Pescara. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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