F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 18 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO DELL’A.S.D. NEROSTELLATI FRATTESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MORA NICOLA SEGUITO GARA NEROSTELLATI FRATTESE/DUE TORRI DEL 7.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 10.12.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 18 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO DELL’A.S.D. NEROSTELLATI FRATTESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MORA NICOLA SEGUITO GARA NEROSTELLATI FRATTESE/DUE TORRI DEL 7.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 10.12.2014) Il sig. Antonio Schiano, quale presidente e legale rappresentante della A.S.D. Nerostellati Frattese, di Frattamaggiore (NA) ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, al proprio tesserato Nicola Mora “per avere colpito un calciatore avversario con uno schiaffo al volto”. La società reclamante, nel motivare la sua doglianza, ritiene eccessivamente afflittiva la punizione inflitta al proprio tesserato per un gesto del quale, pur non negando l’episodio nella sua materialità, sostiene l’istintività e la mancanza di qualsiasi conseguenza dolorosa per l’avversario. Su tale base ha richiamato precedenti decisioni di questa Corte che hanno valutato come congrua una squalifica per due giornate di gara e, in una con l’assenza di precedenti disciplinari in capo allo stesso atleta, ha concluso perché si voglia ridurre la squalifica irrogata a 2 giornate effettive di gara. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per l’odierna riunione, alla quale hanno partecipato, in rappresentanza di parte ricorrente, gli avvocati Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso proposto. La Corte esaminati gli atti, ritiene che il ricorso non sia fondato e, per questo, non possa essere accolto. Il referto arbitrale, che costituisce atto munito di fede probatoria privilegiata, riporta che al 47° minuto del secondo tempo di gara il calciatore Mora e il calciatore Tricamo, della squadra avversaria, venivano alle mani schiaffeggiandosi reciprocamente, con conseguente loro espulsione dal terreno di gioco decretata dall’arbitro, il quale riportava nel proprio referto che il tutto era avvenuto “senza provocarsi dolore”. La reclamante fonda la propria doglianza, oltre che sull’istintività del gesto, proprio sulla mancanza di qualsiasi conseguenza dolorosa e ne trae motivo per chiedere una riduzione della punizione inflitta al proprio tesserato. Al riguardo questa Corte rileva, in primo luogo, la non pertinenza delle decisioni precedentemente adottate ed evidenziate come giurisprudenza favorevole alla tesi poiché si trattava, in quei casi, di gesti dinamicamente inseriti in contesti di gioco, ancorchè connotati da eccesso di agonismo. In questo caso, invece, si è trattato di un’azione-reazione, verosimilmente preceduta da una decisa contrapposizione verbale o gestuale dei due avversari, posta in essere senza alcuna esigenza agonistica di vincere un contrasto di gioco ma solo come pura estrinsecazione di reciproca violenza. In merito all’asserita (dall’arbitro) mancanza di dolorosità (che costituisce argomentazione della reclamante per giustificare la riduzione della squalifica) deve dirsi che l’ufficiale di gara si è limitato a rapportare quanto probabilmente riferito dagli stessi protagonisti, ma senza che questo sia stato il risultato di un accertamento diretto da parte dell’arbitro, con la conseguenza che quanto precede rimane conchiuso in un puro ambito di elemento esterno alla diretta e immediata percezione del direttore di gara e, pertanto, munito della stessa fede privilegiata. In ogni caso e a tutto voler concedere, la mancanza di sensazione dolorosa nulla toglie alla natura di gesto violento, rappresentata dal reciproco schiaffeggiarsi tra avversari; azione non solo non giustificata ma neanche comprensibile se non come inqualificabile sfogo delle proprie pulsioni violente, decisamente contrarie a qualsiasi spirito sportivo. Alla luce, pertanto, del convincimento che al calciatore Mora possa rimproverarsi una condotta violenta, ai sensi dell’art. 19, comma 4 lett. b) C.G.S., come correttamente valutata dal Giudice di prime cure (che ha applicato il minimo edittale), disattesa ogni altra domanda o istanza, ivi compresa quella di attenuazione della sanzione per assenza di precedenti squalifiche in ragione della natura del gesto, respinge il ricorso proposto dalla A.S.D. Nerostellati Frattese, di Frattamaggiore (NA). Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Nerostellati Frattese di Frattamaggiore (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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