F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 18 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO A.S.D. DUE TORRI CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. VENUTO ANTONIO SEGUITO GARA DUE TORRI/TIGER DEL 14.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 17.12.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 18 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it
6. RICORSO A.S.D. DUE TORRI CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. VENUTO ANTONIO SEGUITO GARA DUE TORRI/TIGER DEL 14.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 17.12.2014)
La A.S.D. Due Torri ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 64 del 17.12.2014 con la quale è stata comminata al sig. Venuto Antonio la sanzione della squalifica di 2 gare effettive con la seguente motivazione: “per avere, a gioco fermo, calciato un pallone in campo in direzione di un calciatore avversario riverso a terra colpendolo ad un piede, allontanato”. A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere l’annullamento della squalifica, la ricorrente ha sostenuto che si è trattato di uno scambio di persona tra il sig. Venuto Antonio e un dirigente della società, non avendo il primo commesso alcuna infrazione. A supporto di tale ricostruzione la ricorrente ha allegato un filmato da cui emergerebbe il suddetto scambio di persona. Il ricorso va respinto poiché quanto puntualmente riportato nel referto arbitrale in ordine al comportamento tenuto dal sig. Venuto è stato confermato con supplemento di rapporto in data 17.12.2014 u.s. In ogni caso il filmato allegato dalla ricorrente dinanzi alla Corte, ai sensi dell’art. 35 comma 1.3 C.G.S., avrebbe dovuto essere depositato presso l’ufficio del Giudice Sportivo nei termini ivi indicati con le modalità previste dalla predetta norma. Non vi é pertanto alcun motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Due Torri di Piraino (Messina). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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