LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.104 del 16 Dicembre 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. GENOA – Soc. ROMA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.104 del 16 Dicembre 2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara Soc. GENOA – Soc. ROMA
Il Giudice sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo fax pervenuto
alle ore 12.02 del 15 dicembre 2014) in merito al comportamento tenuto al 48° minuto del
secondo tempo dal calciatore Diego Perotti (soc. Genoa) nei confronti del calciatore Holebas
Jose Lloyd (soc. Roma);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e
documentale; osserva:
le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore genoano,
nell’affollata area di rigore avversaria, mentre il pallone veniva calciato al di fuori dell’area
stessa, con un repentino movimento della gamba sinistra colpiva da tergo con un calcio la coscia
destra del calciatore giallo-rosso, che si accasciava dolorante al suolo.
Pochi attimi dopo, l’Arbitro decretava la fine della gara senza adottare alcun provvedimento
disciplinare in quanto, come dichiarato su richiesta di questo Ufficio (con mail pervenuta alle ore
12.42 del 15 dicembre 2014), il segnalato comportamento “non era stato visto” dagli Ufficiali di
gara. Il gesto compiuto dal Perotti, del tutto avulso dal contesto agonistico per la distanza dal pallone a cui si trovavano entrambi i protagonisti, integra inequivocabilmente, per l’evidente volontarietà e l’energia impressa, gli estremi della “condotta violenta” sanzionata ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS, connotata, per consolidato orientamento interpretativo, dall’intenzionalità e dalla
potenzialità lesiva. Ne consegue l’ammissibilità della “prova televisiva” e la sanzionabilità del segnalato comportamento, che appare equo quantificare nella misura indicata nel dispositivo. P.Q.M. delibera di sanzionare il calciatore Diego Perotti (soc. Genoa), in relazione alla segnalazione
del Procuratore federale, con la squalifica di tre giornate effettive di gara.