LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.104 del 16 Dicembre 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. GENOA – Soc. ROMA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.104 del 16 Dicembre 2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara Soc. GENOA – Soc. ROMA
Il Giudice sportivo,
premesso che:
nella rituale relazione concernente la gara in oggetto, i collaboratori della Procura federale hanno,
tra l’altro, riferito che:
1) al termine della gara, mentre le squadre e gli Ufficiali di gara procedevano al rientro negli
spogliatoi, dalla tribuna sovrastante l’ingresso negli spogliatoi stessi, numerosi sostenitori del
Genoa effettuavano un nutrito e prolungato lancio di oggetti di varia natura (bottigliette, monete,
accendini e così via) all’indirizzo dei calciatori della Roma e degli Ufficiali di gara (nonché degli
stessi collaboratori della Procura federale), con concreto pericolo per la loro incolumità; 104/294
2) nell’uscire dal recinto di giuoco, il calciatore giallo-rosso Holebas Jose Lloyd indirizzava
platealmente al pubblico un gesto provocatorio ed insultante; 3) al rientro negli spogliatoi, il coordinatore degli stewards in servizio nello stadio dichiarava: “al termine della gara mentre insieme ai miei collaboratori tiravo fuori il tunnel di protezione dell’ingresso spogliatoi, venivo aggredito dal tecnico della Roma Rudi Garcia il quale strattonandomi provava a tirarmi uno schiaffo verso il viso, che schivavo senza essere colpito. Subito dopo il sig. Garcia veniva allontanato da persone li presenti. Contemporaneamente un signore con addosso la tuta della Roma a me ignoto strattonava me ed un mio collaboratore, attingendoci anche con uno sputo che colpiva me stesso all’altezza del viso”. Tale dichiarazione trovava un puntuale riscontro nelle analoghe dichiarazioni rese da altri due stewards: 4) successivamente, i collaboratori della Procura federale, al fine di procedere ad una ricognizione fotografica onde identificare il responsabile del deplorevole gesto, richiedevano agli accompagnatori ufficiale della squadra romana di esibire le “tessere di riconoscimento” dei tesserati presenti, ma tale richiesta veniva respinta dichiaratamente “per ordine del direttore generale della Soc. Roma”. La rilevanza disciplinare di tali comportamenti non necessita di ulteriori considerazioni. P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Genoa con l’ammenda di € 30.000,00 e diffida per la condotta violenta dei propri sostenitori ex art. 14 CGS; entità della sanzione attenuata ex art. 13 n. 1 lettere a) e b) per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza; delibera di sanzionare il calciatore Holebas Jose Lloyd (Soc Roma) con la squalifica per una giornata effettiva di gara, per aver rivolto platealmente al pubblico un gesto insultante; delibera di sanzionare l’allenatore Rudi Garcia (Soc Roma) con la squalifica per due giornate effettive di gara, per condotta aggressiva e intimidatoria nei confronti di uno steward; delibera di sanzionare la Soc. Roma con l’ammenda di € 20.000,00, per avere suoi collaboratori omesso di ottemperare ad una legittima richiesta formulata dai collaboratori della Procura federale per esigenze istruttorie; manda al Procuratore federale affinchè disponga gli opportuni accertamenti onde individuare l’autore dello sputo che ha attinto il volto dello steward.