LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.94 del 05 Dicembre 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM CUP a) SOCIETA’
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.94 del 05 Dicembre 2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM CUP
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del quarto turno eliminatorio sostenitori delle Società Empoli, Hellas Verona e Lazio hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.